Prassi - INPS - Circolare 28 dicembre 2017, n. 189

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Integrativa per i Lavoratori del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione d’Impianti "METASALUTE", avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo

 

SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di METASALUTE tramite il modello F24

In data 22 giugno 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Integrativa per i Lavoratori del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione d’Impianti "METASALUTE", per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo (allegato 1).

S’illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione.

1. METASALUTE affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di cui al CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, sottoscritto in data 26 novembre 2016 tra FEDERMECCANICA e ASSISTAL, per la parte datoriale, e da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, per la parte sindacale. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale "MET1" attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di METASALUTE.

2. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "MET1" esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell’azienda;

- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

3. METASALUTE provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.

4. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di METASALUTE.

5. E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione nei confronti dei datori di lavoro, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 della convenzione, verso i terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra METASALUTE e i datori di lavoro interessati.

6. METASALUTE dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della convenzione.

Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato, a partire dal 1° gennaio 2017, con la Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017 ed è pari, per la gestione di ogni singolo modello F24, ad euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI, ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.1, del D.P.R. n. 633/72, per l’attività effettuata dall’Istituto.

E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1, del D.P.R. n. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento.

7. Il pagamento delle somme dovute da METASALUTE avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.

La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle Strutture territoriali alcun adempimento.

8. La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di METASALUTE dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

9. La sede legale del Fondo è in viale Europa, 55 - 00144 Roma (RM).

Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Dal 2018 METASALUTE prevede per i lavoratori la possibilità di scegliere tra sette diverse tipologie di piani sanitari: un piano Base, a cui aderiscono tutti gli iscritti, e altri sei piani scelti dai lavoratori in aggiunta al piano base (Integrativo A, Integrativo B, Integrativo C, Integrativo D, Integrativo E ed Integrativo F) il cui importo di contribuzione è diversificato.

METASALUTE ha stabilito che il pagamento della contribuzione al fondo mediante modello F24 decorre da aprile 2018.

Pertanto, i datori di lavoro interessati compileranno dal mese di competenza aprile 2018 il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> i nuovi codici

"MET1" per il piano Base

"META" per il piano integrativo A

"METB" per il piano integrativo B

"METC" per il piano integrativo C

"METD" per il piano integrativo D

"METE" per il piano integrativo E

"METF" per il piano integrativo F

e in corrispondenza dell’elemento <Importo> va evidenziata la quota parte del contributo, relativo al singolo lavoratore, per il corrispondente piano sanitario.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Il versamento dei contributi rimane unificato in F24 in capo al già predetto codice tributo "MET1".

 

Allegato 1

CONVENZIONE PER ADESIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE L’EVIDENZA SOCIALE E IL FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DEL SETTORE METALMECCANICO E DELL'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI "METASALUTE" AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO

 

Art. 1

 

Il soggetto aderente affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento del Fondo, di cui agli articoli del CCNL indicato nel preambolo della presente convenzione.

La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.

A tal fine l'INPS richiede all'Agenzia delle Entrate, per conto del Fondo, l'istituzione di un apposito codice "causale contributo".

Le aziende interessate all'atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari, per il finanziamento del Fondo, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

 

Art. 2

 

Il versamento dei contributi di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente del Fondo.

L'INPS non può utilizzare le somme destinate al Fondo per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi al Fondo.

 

Art. 3

 

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, il soggetto aderente provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Il soggetto aderente si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Il soggetto aderente si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

 

Art. 4

 

E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

 

Art. 5

 

I dati relativi ai versamenti verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS.

Contestualmente, e comunque al completamento della elaborazione delle denunce contributive/retributive individuali, saranno messe a disposizione anche le informazioni relative alla contribuzione denunciata per ciascun lavoratore a mezzo flusso UNIEMENS.

Il responsabile del Fondo potrà accedere alla consultazione ed al prelievo dei dati attraverso l'apposita applicazione web, resa disponibile per il tramite di SISPI.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

 

Art. 6

 

Il soggetto aderente si impegna a corrispondere le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come di seguito specificato.

Il costo individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato, a partire dal 1° gennaio 2017, con la determinazione presidenziale n. 55/2017 ed è pari ad euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l'attività svolta da SISPI ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 1 - D.P.R. 633/72 per l'attività effettuata dall'Istituto.

All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c, 1, n. 1 - D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all'INPS dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall'Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Il pagamento delle somme dovute all'Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.

Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e le Associazioni.

E’ a carico del soggetto aderente, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

Art. 7

 

Per la concreta attuazione della convenzione, il soggetto aderente trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile del Fondo ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.

Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

 

Art. 8

 

L'INPS è esonerato - e il soggetto aderente lo riconosce esplicitamente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di cui tutti i soggetti di cui all'art. 1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.

Il soggetto aderente è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

 

Art. 9

 

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e il responsabile del Fondo, di cui all'art 7 del presente accordo.

 

Art. 10

 

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte del soggetto aderente dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

E fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

 

Art. 11

 

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.