Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 28 aprile 2016

Trasmissione, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati e delle informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «codice CAB»: (acronimo di Codice avviamento bancario) numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca o istituto di credito;

b) «codice ABI»: (acronimo di Associazione bancaria italiana) numero composto da cinque cifre che identifica univocamente una banca o un istituto di credito;

c) «SIRFE»: (acronimo di Sistema informatizzato rilevazioni falsificazioni euro) raccoglie tramite apposita maschera di inserimento i dati e le informazioni relative ai casi di sospetta falsità di banconote e monete denominate in euro ed è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione V, UCAMP;

d) «dati ed informazioni»:

1. dati identificativi del gestore del contante:

1.1 protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno del gestore del contante);

1.2 data verbale (data di acquisizione nel Sirfe del verbale di sospetta falsità);

1.3 codice ABI (codice identificativo della sede centrale del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane Spa);

1.4 codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane Spa);

1.5 codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli sportelli di Poste Italiane Spa);

1.6 codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei gestori del contante privi di codice ABI);

1.7 codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori del contante privi di codice CAB);

1.8 ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.9 indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.10 provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.11 comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.13 telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.14 fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.15 data di individuazione della banconota/moneta sospetta di falsità;

2. dati identificativi delle banconote/monete ritirate:

2.1 taglio;

2.2 serie (solo per le banconote);

2.3 paese emittente (solo per le monete);

2.4 1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);

2.5 2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);

2.6 plate number (solo per le banconote);

2.7 numero di pezzi;

2.8 note;

3. dati della persona che ha presentato la banconota/moneta:

3.1 cognome;

3.2 nome;

3.3 data di nascita;

3.4 luogo di nascita;

3.5 luogo di residenza;

3.6 indirizzo;

3.7 codice di avviamento postale;

3.8 telefono;

e) «gestore del contante»: soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità e ente segnalante tenuto alla compilazione dei relativi verbali tramite il SIRFE, a cui accede attraverso una procedura di accreditamento assicurata da un protocollo cifrato con modalità di identificazione utente/chiave di accesso, adottando specifiche regole di gestione delle credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo, che prevedano l'emissione e la distribuzione di tali credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura formalizzata; termini di scadenza e criteri di robustezza delle credenziali utilizzate; profili di autorizzazione specifici per l'utilizzo del SIRFE nel caso di meccanismi di accesso di tipo federato («login silente»). Al fine di garantire l'identificazione certa dei singoli utenti, la richiesta delle credenziali di accesso al SIRFE include l'indicazione del codice fiscale della persona fisica;

f) «sede centrale»: ufficio principale del gestore del contante, che si interfaccia in via esclusiva con il Ministero dell'economia e finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al SIRFE;

g) «UCAMP»: (acronimo di Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali»;

h) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

 

Art. 2

Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

 

1. Sono gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità e alla compilazione dei relativi verbali tramite il SIRFE:

a) le banche;

b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli Istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del 1993, gli Istituti di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-sexies), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri prestatori di servizi di pagamento, di cui all'art. 114-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) gli altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote e monete al pubblico, compresi:

1. i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote e monete, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

2. i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

3. altri soggetti, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;

4. le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori di cui al presente articolo.

 

Art. 3

Modalità di trasmissione dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

 

1. I gestori del contante, di cui al precedente articolo, trasmettono al Ministero dell'economia e finanze i dati e le informazioni di cui al successivo art. 5, esclusivamente per via telematica per il tramite del SIRFE.

 

Art. 4

Abilitazione al SIRFE dei gestori del contante

 

1. I gestori del contante, di cui all'art. 2, sono obbligati, prima della data di inizio dell'attività operativa, a richiedere all'UCAMP le credenziali di accesso al SIRFE.

2. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi informatici, adottano procedure idonee al riconoscimento diretto ed alla identificazione certa dei propri operatori abilitati ad utilizzare il SIRFE.

3. Nel caso di utilizzo di meccanismi di accesso di tipo federato i gestori del contante adottano una procedura per la verifica sistematica e la revisione periodica delle utenze e dei relativi profili di autorizzazione. Inoltre, conservano per 180 giorni i log di tracciamento degli accessi al proprio sistema informativo, con possibilità di individuare l'utente interno che abbia effettuato un determinato accesso al SIRFE nel caso di rilevamento di anomalie anche da parte dell'UCAMP.

 

Art. 5

Alimentazione del SIRFE

 

1. I gestori del contante, all'atto della individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità, e comunque non oltre il quinto giorno lavorativo successivo, inseriscono nel SIRFE i dati e le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella maschera di inserimento presente nel SIRFE.

2. Il SIRFE fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica.

3. Il SIRFE può essere alimentato da altri dati o informazioni a carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale.

4. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della completezza dei dati che alimentano il SIRFE.

5. L'UCAMP provvede, anche attraverso modalità informatiche, all'inserimento nel SIRFE dell'esito delle perizie effettuate e comunicate preferibilmente per via telematica dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsità, in ordine alla conferma ed alla tipologia della falsificazione.

6. L'UCAMP provvede, inoltre, all'inserimento nel SIRFE delle segnalazioni inviate secondo le modalità e i termini di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 26 settembre 2002 riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia.

 

Art. 6

Uso dei dati e delle informazioni

 

1. L'UCAMP utilizza i dati e le informazioni quale autorità nazionale designata in attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione dell'euro e per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166.

 

Art. 7

Titolarità del sistema e protezione dei dati e delle informazioni ivi inseriti

 

1. I dati e le informazioni inseriti nel SIRFE sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, è il titolare del SIRFE e del trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti.

3. I gestori del contante, titolari del trattamento dei dati e delle informazioni comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, assicurano, nell'ambito dei loro sistemi, l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, essi informano le persone che hanno presentato le banconote e le monete sospette di falsità, in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni per via telematica all'UCAMP.

 

Art. 8

Consultazione dei dati

 

1. Ogni gestore del contante consulta esclusivamente i dati indicati all'art. 5 del presente decreto, dal medesimo inviati, nonché i dati comunicati da altri soggetti obbligati a lui legati da rapporti contrattuali inerenti alla gestione o alla manipolazione del contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.

 

Art. 9

Assistenza tecnica e formativa ai gestori del contante

 

1. L'UCAMP assicura l'assistenza nei confronti dei soggetti obbligati mantenendo aggiornato un manuale utente pubblicato sull'homepage del SIRFE. Un'assistenza online è altresì disponibile attraverso caselle di posta elettronica dedicata.

2. L'UCAMP promuove appositi incontri formativi e di aggiornamento rivolti ai gestori del contante nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza che siano apportati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 10

Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze sul corretto funzionamento del SIRFE

 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, nell'esercizio delle funzioni di titolare del SIRFE, sovrintende al corretto funzionamento e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei verbali per via telematica.

 

Art. 11

Disposizioni finali

 

1. Il presente decreto abroga e sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 13 febbraio 2013.

2. Le nuove disposizioni normative non si applicano ai procedimenti pendenti emanati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, per le violazioni di cui all'art. 4 e all'art. 5 del medesimo provvedimento, qualora siano state accertate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 giugno 2016, n. 131.