Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30711

Pubblico impiego contrattualizzato - Applicazione parziale CCNL per il settore agricolo - Parte economica - Prevalenza del contratto collettivo integrativo - Diniego - Atti amministrativi di recepimento della disciplina contrattuale come meri strumenti esecutivi - Non sussiste

 

Considerato

 

Che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 30/7/2012, a conferma della decisione del Tribunale di Trapani n. 298/2010 ha respinto la domanda dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, rivolta a sentir dichiarare la sussistenza di un autonomo potere, espresso con delibera di Giunta, di recepire solo parzialmente la parte economica del c.c.n.I. per il settore agricolo - forestale nei confronti di N.E., dipendente addetto a lavori di sistemazione idraulico forestale, applicando solo taluni dei benefici da questo fissati ovvero disponendone la corresponsione limitatamente ad alcune annualità. Che la stessa sentenza ha altresì respinto la domanda della Regione volta a sentir dichiarare la prevalenza del contratto collettivo integrativo, espressione del metodo contrattuale adottato dalla regione Sicilia per il personale alle sue dipendenze, negando all'Ente la libertà di scegliere se, e in qual misura, recepire la disciplina del rapporto, derivandola dal contratto collettivo integrativo piuttosto che dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

Che la sentenza ha sostenuto che nel pubblico impiego contrattualizzato, quando si controverte di materia riservata per legge all'autonomia collettiva a livello nazionale, gli atti amministrativi di recepimento, imposti dal legislatore al fine di dare ingresso alla disciplina contrattuale nell'ordinamento giuridico regionale, retrocedono a meri strumenti esecutivi, rispetto ai quali gli organi preposti non esercitano alcun potere autonomo. Che l'intervento diretto della contrattazione collettiva nazionale nell'ordinamento regionale, non costituisce un'indebita invasione nel potere delle parti sociali di disporre contratti integrativi, in ragione del rapporto gerarchico esistente tra i diversi livelli di contrattazione.

Che avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione l'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, con un unico articolato motivo, cui resiste con tempestivo controricorso N.E..

Che nell'unica articolata censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001; 23, co.5 I. reg. sic. n. 10/2000; 45 ter I. reg. sic. n. 16/1996; 49 I. reg. sic. n. 14/2006; 3, ult. co. I. reg. sic. n. 2/1978. Che, richiamandosi a principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, la censura valorizza l'autonomia dell'Ente con riferimento alla disciplina del personale da esso dipendente rispetto alla contrattazione nazionale di categoria, di tal che quest'ultima non sarebbe in grado di sprigionare alcuna forza autoritativa nei confronti della prima.

Che la difesa della Regione siciliana svolge un'attenta ricostruzione della legislazione regionale (anche) successiva all'orientamento giurisprudenziale cui si richiama, per evidenziarne la piena consonanza con quanto espresso in sede di legittimità.

Che dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto direttamente prevalenti sul contenuto delle delibere della Giunta regionale le disposizioni del c.c.n.I., la parte ricorrente ha altresì contestato la falsa applicazione da parte del Giudice d'appello, in particolare dell'art. 40, co.3, d.lgs. n. 165/2001, là dove a esso si è inteso attribuire il significato dell'introduzione di un rapporto di sovraordinazione gerarchica tra contratti collettivi nazionali e integrativi, escludendo che vi sia stata una "...malintesa lesione dell’autonomia collettiva, in sede decentrata, atteso che essa non potrebbe comunque interferire ovvero derogare rispetto ad istituti normativi o economici attribuiti in via esclusiva alla contrattazione di primo livello".

Che la censura è fondata.

Che, nel trattare il tema del rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, la giurisprudenza nega la legittimità di criteri che non siano riconducibili al principio di autonomia delle fonti di disciplina del rapporto. Che, sul punto controverso, questa Corte ha deciso Che "Anche nel pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore), né in base al criterio temporale (che provocherebbe la prevalenza del contratto più recente e che, invece, è determinante solo nell'ipotesi di successione dei contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali, nell'esercizio della loro autonomia, pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività (Cass. n. 8892/2017).

Che in definitiva, essendo la censura fondata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorsole rinvia alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.