Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 22 dicembre 2017

Confidi. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo rimborsabile

 

Art. 1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) confidi": i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e integrazioni;

c) "PMI": le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e non devono presentare finanziamenti in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;

d) "decreto 3 gennaio 2017": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

e) "decreto 23 marzo 2017": il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, così come modificato e integrato dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017;

f) "decreto 17 luglio 2017": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che ha disposto misure per agevolare il subentro di confidi nelle garanzie prestate a PMI su finanziamenti in bonis da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;

g) "garanzie in essere": l’ammontare delle garanzie in essere sulla quota capitale dei finanziamenti, al netto delle somme già rimborsate dalle PMI;

h) "contributo": il contributo rimborsabile di cui all’articolo 2 del decreto 17 luglio 2017, concesso a fronte del subentro in garanzie in essere su finanziamenti rilasciate a PMI da società ed enti di garanzia posti in liquidazione;

i) "subentro": il subentro, attuato da un confidi, nelle garanzie in essere precedentemente rilasciate in favore di una PMI da una società o da un ente di garanzia posto in liquidazione. Ai fini del presente decreto, il subentro può essere attuato anche mediante il rilascio, da parte del confidi, di nuove garanzie a fronte del finanziamento originario o della sua novazione, prevista dall’articolo 1230 del codice civile; il nuovo finanziamento derivante dalla novazione deve risultare, in ogni caso, di importo e durata almeno pari all’importo e alla durata residui del finanziamento oggetto di novazione;

l) "finanziamenti": i finanziamenti di qualsiasi durata concessi esclusivamente a PMI; alla data del subentro dei confidi, i finanziamenti non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;

m) "procedura informatica": le procedure per la presentazione e gestione documentale delle richieste di contributo presentate ai sensi del presente decreto, disponibili nell’apposita sezione "Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it);

n) "DURC": il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

o) "PEC": posta elettronica certificata;

p) "Codice antimafia": il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

q) "legge n. 241/1990": la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

 

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

 

1. Il presente decreto definisce, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 7 del decreto 17 luglio 2017, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e fornisce indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 17 luglio 2017 medesimo.

 

Art. 3

(Requisiti dei confidi beneficiari)

 

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 4 i confidi, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di cui al decreto 17 luglio 2017, devono:

a) aver ottenuto o presentato domanda del contributo previsto dal decreto 3 gennaio 2017, finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi per la concessione di nuove garanzie a PMI;

b) aver effettuato, successivamente al 28 settembre 2017, il subentro per un importo non inferiore al 25 (venticinque) per cento del proprio capitale sociale, come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda.

 

Art. 4

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo)

 

1. Le domande di contributo possono essere presentate unicamente utilizzando il modulo di domanda disponibile nella sezione "Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il modulo di domanda è riportato nell’allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il modulo di domanda di cui al comma 1, completo di tutti gli allegati in esso richiamati, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del confidi richiedente, o suo procuratore speciale, e deve essere inviato dal confidi a mezzo PEC, con le modalità indicate dalla procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 1° marzo 2018.

3. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il confidi deve possedere una casella PEC attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

4. Ottenuta la concessione del contributo, il confidi può presentare, indipendentemente dal limite di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), altre domande di contributo a fronte di ulteriori subentri.

5. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di contributo.

 

Art. 5

(Richieste di integrazione)

 

1. Nel corso dell’istruttoria, il Ministero può richiedere ai confidi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto 17 luglio 2017, ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al contributo.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa dai confidi esclusivamente a mezzo PEC.

 

Art. 6

(Concessione ed erogazione del contributo)

 

1. Nel caso in cui le verifiche di cui all’articolo 5 si concludano con esito positivo il Ministero adotta il decreto di concessione del contributo, notificato al confidi beneficiario all’indirizzo PEC indicato nel modulo di domanda. L’adozione del predetto decreto è comunque subordinata alla concessione al confidi del contributo richiesto a valere sul decreto 3 gennaio 2017.

2. Ai fini dell’adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, il Ministero espleta le verifiche previste dal Codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l’acquisizione del DURC.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 1 è adottato dal Ministero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda di contributo, ovvero dalla data di completamento della medesima a seguito delle richieste di cui all’articolo 5, comma 1.

4. Il contributo concesso al confidi è quantificato nella misura del 4 (quattro) per cento delle garanzie in essere oggetto di subentro, conformemente alle prescrizioni di cui al decreto 17 luglio 2017 e al presente decreto.

5. Qualora le residue risorse disponibili non consentano la concessione del contributo nella misura di cui al comma 4, il contributo è concesso nei limiti delle residue disponibilità. In caso di eventuale rifinanziamento dell’intervento, il Ministero provvede a integrare la concessione fino alla concorrenza della misura di cui al comma 4 medesimo.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui all’articolo 5 si concludano con esito negativo o nel caso in cui il confidi non ottenga la concessione del contributo previsto dal decreto 3 gennaio 2017, il Ministero invia a mezzo PEC al confidi formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

7. Il Ministero dispone l’erogazione del contributo entro 30 (trenta) giorni dall’adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, ovvero dalla data dell’erogazione del contributo concesso a valere sul decreto 3 gennaio 2017, se successiva.

8. L’erogazione del contributo è operata sul medesimo conto corrente indicato dal confidi per il versamento dei contributi di cui al decreto 3 gennaio 2017.

 

Art. 7

(Utilizzo del contributo e monitoraggio)

 

1. Il contributo è destinato, esclusivamente, a incrementare il fondo rischi costituto da risorse pubbliche di cui all’articolo 2 del decreto 3 gennaio 2017 e può essere utilizzato unicamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle PMI associate al confidi, con le modalità, i limiti e le sanzioni previsti dal decreto 3 gennaio 2017.

2. L’attività di concessione di garanzie da parte del confidi con il contributo ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi di cui all’articolo 2 del decreto 3 gennaio 2017 e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo di cui al decreto 3 gennaio 2017.

3. Il confidi è obbligato a dare separata indicazione, nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dell’utilizzo della quota di fondo rischi costituita dal contributo.

4. Il confidi beneficiario del contributo è, altresì, sottoposto al controllo da parte del Ministero nell’ambito delle attività disciplinate dall’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017 e dall’articolo 11 del decreto 23 marzo 2017.

5. Ai fini di cui al comma 3, il confidi è obbligato a conservare, fino al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo di cui al decreto 3 gennaio 2017:

a) gli atti attestanti il subentro, indicati nell’allegato A al modulo di domanda;

b) la documentazione attestante che le PMI destinatarie delle garanzie non presentavano, alla data del subentro, finanziamenti in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.

 

Art. 8

(Disposizioni finali)

 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 23 marzo 2017 e del decreto 17 luglio 2017.

 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

 

(Testo dell’allegato)