Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 dicembre 2016, n. 123/E

Utilizzo del codice tributo "1040" per il versamento, tramite il modello F24, della ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, ai sensi dell’articolo 25 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - legge 7 luglio 2016, n. 122 - Istruzioni

 

L’articolo 25 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122, prevede una ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per le cessioni di tali beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Per il versamento della citata ritenuta, mediante il modello F24, i sostituti d’imposta utilizzeranno il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", con l’indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati, rispettivamente, "00MM" e "AAAA".