Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2016, n. 17728

Prestazione assistenziale - Indennità di accompagnamento - Domanda - Riconoscimento - Requisiti

 

Fatto e diritto

 

La Corte di appello di Reggio Calabria, in esito ad un nuovo accertamento peritale, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di A.F. a percepire l’indennità di accompagnamento, già negatagli in via amministrativa, a decorrere dal 1 giugno del 2008 e non, come chiesto, dalla presentazione della domanda amministrativa del 1.2.2005.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di A.F., subentrati nel giudizio a seguito del suo decesso nel corso del giudizio di appello, censurandola sotto il profilo del vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso di svolgere alcuna valutazione in termini di probabilità scientifica sulla data in cui i sintomi dell’Alzheimer con turbe del comportamento certificato già nel 2005 erano divenuti tali da raggiungere la soglia invalidante utile per il riconoscimento dell’indennità chiesta.

Inoltre si duole dell'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulla domanda di retrodatazione del diritto alla prestazione al momento di accertata insorgenza della situazione che si era ritenuto giustificasse il diritto all’indennità di accompagnamento (maggio 2008 e non giugno 2008).

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Le censure che investono specificatamente la decisione nella parte in cui ha ritenuto che solo nel momento in cui era stata autorizzata la concessione della carrozzina, poiché il ricorrente era divenuto incapace di muoversi, si erano realizzate le condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento della chiesta indennità pretendono dalla Corte di legittimità un nuovo e diverso esame delle emergenze istruttorie, già tutte prese in considerazione dalla Corte di merito, sono inammissibili poiché esula appunto dai compiti del giudice di legittimità il riesame delle emergenze istruttorie.

Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico officiato in giudizio, facendole proprie, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione che recepisca, per relationem, le conclusioni e i passi salienti della consulenza tecnica d'ufficio dì cui dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione. Al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 15584 del 2015 cit. e già Cass. 4 maggio 2009, n. 10222).

Le conclusioni del consulente tecnico d' ufficio, sulle quali si fonda la sentenza impugnata, possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale sicché, in mancanza di detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico, sono inammissibili in sede di legittimità.

E’ fondata invece la censura che investe la decisione nella patte in cui ha fissato la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato accertato lo stato invalidante che ha giustificato il riconoscimento della prestazione (giugno 2008) e non, come dovuto, dalla data stessa di insorgenza dei presupposti dell’azionata indennità.

Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, infatti, in materia di benefici assistenziali, l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni assistenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento (cfr, s.u. n. 12270 del 2004 e successivamente tra le tante Cass. n. 1778 del 2014, n. 11259 del 2010, 19157 del 2007).

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra esposti e inammissibile il primo motivo deve essere accolto il secondo con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisione nel merito e declaratoria del diritto alla prestazione assistenziale dalla data di insorgenza dello stato invalidante (maggio 2008) e conseguente diritto degli odierni ricorrenti a percepire i ratei dell’indennità di accompagnamento in favore degli eredi a decorrere da tale data e fino al decesso di F.A.

In considerazione dell’esito del giudizio le spese, ferme quelle dei gradi di merito, vanno per due terzi compensate tra le parti mentre il residuo terzo va posto a carico dell’Inps.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara che il diritto di F.A. all’indennità di accompagnamento decorre dal maggio 2008 e condanna l’Inps al pagamento dei ratei maturati della prestazione in favore degli eredi costituiti con tale decorrenza oltre agli accessori dovuti per legge.

Ferme le spese dei gradi di merito condanna l’Inps al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di legittimità che liquida per l'intero in € 2500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi e 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Compensa tra le parti i restanti due terzi.