Prassi - INPS - Messaggio 07 settembre 2016, n. 3563

Decreto Legislativo 91 del 26 aprile 2016 - variazioni al Decreto Legislativo 66 del 15 marzo 2010 "Codice dell’Ordinamento Militare". Effetti sui benefici stipendiali e temporali attribuiti al personale militare

 

Il decreto legislativo 91 del 26 aprile 2016, ha dettato disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, nn. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che hanno influito in maniera massiva sul decreto legislativo 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).

Le modifiche più rilevanti hanno portato ad una rideterminazione del contingenti del personale da collocare in ausiliaria, anche mediante l’utilizzo dello strumento della "riduzione quadri", previsti dall’art. 2230 del citato decreto legislativo 66.

Al fine di conseguire il raggiungimento di tali contingenti si è inoltre disposto, con l’introduzione dell’art. 2221 bis, l’applicazione agli ufficiali del Corpo del genio della Marina fino al grado di contrammiraglio, dell’art. 906 (riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli) con riferimento all’organico della specialità di assegnazione, mentre per i gradi di ammiraglio tale applicazione resta riferita all’organico dei rispettivi gradi del Corpo del genio della Marina.

Altra importante variazione riguarda l’aspettativa per "riduzione quadri" del personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e dell’Aeronautica militare, sancita dall’art. 2209-septies del Decreto legislativo 66 del 15.03.2010, che era stata introdotta con il Decreto legislativo 8 del 28.01.2014 (NOTA 1), art. 4 comma 1 lettera e, ed è stata modificata con il Decreto legislativo 91 del 26.04.2016 (NOTA 2), art. 10, comma 1, lettera a.

Tale aspettativa, a decorrere dal 15.02.2016, può essere concessa:

1. a domanda, presentata dal personale che si trovi a non più di sette anni dal raggiungimento del collocamento a riposo per limiti di età previsto per il grado ed il corpo di appartenenza;

2. d’ufficio, per il personale che si trovi a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente, qualora abbia maturato i requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Tale personale può permanere in aspettativa sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 (non più di 5 anni dai limiti di età) e 2230.

All’atto della cessazione dall’aspettativa spetta loro il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita maturati alla data del collocamento in ausiliaria, compresi i sei scatti stipendiali, tenendo conto che sia lo stipendio che l’arco temporale trascorso in aspettativa sono da considerarsi benefici virtuali.

I sottufficiali e gli ufficiali che transitano in ausiliaria a domanda esclusivamente dopo aver prestato almeno 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell’art. 2209-septies, comma 6, sono da considerarsi alla stregua di quelli collocati a riposo per dimissioni e non hanno in alcun caso diritto ai 6 scatti stipendiali.

Questa Direzione sta provvedendo a richiedere alla D.C.S.I.T. le opportune modifiche da apportare all’applicativo TFS SIN.

 

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Note:

(1) GU n. 34 del 11-02-2014 - Suppl. Ordinario n. 12; entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014

(2) GU n. 126 del 31-05-2016; entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2016