Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 ottobre 2017, n. 22995

Cartella esattoriale - Fruizione aiuti "de minimis" - Superamento della soglia - Recupero di tutto l’importo

 

Rilevato

 

che la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 3 - 24.11.2011, riuniti gli appelli avverso le sentenze di primo grado che avevano respinto la domanda di accertamento negativo e l'opposizione a cartella proposti dalla E.I. s.r.l., rigettava le impugnazioni confermando la decisione di annullamento della cartella esattoriale opposta, la declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto all'entità delle sanzioni e corretto il recupero da parte dell’INPS dell'intera somma relativa allo sgravio previsto dall'art. 44 legge 448/2001 fruito dalla società;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che, in forza dell’art. 44 I. 448/2001, anche nell'ipotesi di assunzioni che importano incremento occupazionale, lo sgravio è ritenuto idoneo a non falsare la concorrenza tra le imprese e quindi a non incidere sugli scambi tra gli Stati membri, solo ove non superi complessivamente i 100.000 euro e che il superamento della soglia dell'aiuto minore non implica però il recupero dell'eccedenza, bensì il recupero di tutto l'importo perché non si è più nell'ambito di un aiuto minore;

che avverso detta sentenza propone ricorso E.I. s.r.l. con un motivo, illustrato da memoria, nel quale assume la violazione della legge atteso che il superamento nell'arco di un triennio della soglia de minimis in vigore all'epoca (euro 100mila) non comporta la perdita del beneficio bensì la restituzione della sola eccedenza;

che I'INPS ha resistito con controricorso;

 

Considerato

 

che il ricorso è infondato avendo questa Corte già avuto modo di statuire con riguardo al regime proprio degli aiuti de minimis, che questi in tanto possono costituire una deroga al divieto degli aiuti di Stato previsto dall'art. 87 Trattato CE (ora art. 107 TFUE) in quanto siano contenuti entro la soglia fissata dall'art. 2, comma 2, Regolamento (CE) n. 69/2001;

che non si tratta, infatti, di una franchigia di cui si possa comunque beneficiare, ma di una soglia al di sotto della quale si presume che l'aiuto di Stato non possa comportare alcuna alterazione della concorrenza, per modo che, quando detta soglia viene superata, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l'intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza (cfr. in termini Cass. 25269/2016, Cass. n. 11228 del 2011);

che del tutto correttamente, dunque, la Corte di merito ha concluso che, avendo l'odierna ricorrente conguagliato sgravi degli oneri sociali ex art. 44, I. n. 448/2001, in misura superiore alla soglia di cui all'art. 2, Regolamento (CE) n. 69/2001, questi ultimi dovevano essere rifusi per intero: il superamento della soglia muta infatti la natura dello sgravio, che non può più essere considerato "aiuto di importanza minore" ai fini dell'applicazione della disciplina concernente gli aiuti de minimis; che la sentenza impugnata si sottrae quindi alla censure del ricorso che va quindi rigettato con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri accessori.