Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 ottobre 2017, n. 23703

Elenchi agricoli - Cancellazione della iscrizione - Proposizione del ricorso giurisdizionale - Decadenza sostanziale ex art. 22 D.L. n. 7/1970 - Non sussiste - Norma abrogata

 

Rilevato

 

Che con sentenza n. 903/2011 la Corte d'appello di Salerno ha accolto l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l'aveva condannato ad iscrivere M. I. negli elenchi agricoli del Comune di residenza per gli anni 2003 e 2005, dopo aver accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l'azienda B. G. e L. T. P. Soc. Coop. e, per l'effetto, ha riformato tale statuizione, dichiarando inammissibile la domanda di reiscrizione della I. e di riconoscimento del suddetto rapporto lavorativo per intervenuta decadenza;

che la Corte territoriale ha rilevato che rispetto alla notifica, in data 7 giugno 2008, del provvedimento di cancellazione della iscrizione della I. dall'elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza, la proposizione del ricorso giurisdizionale in data 25.3.2009 era da considerare tardiva per violazione del termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7/1970; che per la cassazione della sentenza ricorre M. I. con due articolati motivi, illustrati da memoria; che resiste con controricorso l'Inps;

 

Considerato

 

che la ricorrente si duole, con articolazione di due motivi, che la ritenuta e perdurante vigenza della decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 integra la violazione dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., dell'art. 24 del d.l. 112/2008 conv. in I. n. 133/2008 allegato "A" voce 2529, dell'art. 38 quinto comma d.l. n. 98/2011 e falsa applicazione dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, nonché del vizio di motivazione relativo alla ritenuta vigenza della disciplina della decadenza di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ed alla errata ricognizione del fatto decisivo per la controversia relativo alle date di comunicazione dei disconoscimenti dei rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2005 e nell'anno 2003, essendo pacifico che l'Inps aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro per l'anno 2007;

che il primo motivo è fondato posto che questa Corte di cassazione con sentenza n. 26161/2016, cui si intende dare continuità, ha avuto modo di affermare che, in effetti, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato su G.U. n. 147 di 25.6.2008 - Suppl. ordinario n. 152), entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto all'art. 24 (Taglia leggi), comma 1, che "a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato "A" e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

che tra le disposizioni normative abrogate di cui al predetto allegato "A" risulta quella della legge n. 83 dell' 11.3.1970 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge n. 7 del 3.2.1970, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli che all'art. 22 contemplava la causa di decadenza di cui trattasi; che a sua volta, la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del predetto decreto-legge (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.8.2008- Suppl. ordinario n. 196) ha previsto all'art. 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge;

che, peraltro, successivamente, l'efficacia del provvedimento è stata ripristinata a norma dell'art. 38, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Pubblicato nella GU, 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, nella I. 15 luglio 2011 n. 111, con la soppressione della voce n. 2529 dell'Allegato A al d.l. 112/2008 ;

che, quindi, dalla data del 21.12.2008 e sino alla detta reintroduzione non operava la causa di decadenza oggetto del contendere con la conseguenza che non può condividersi la sentenza impugnata laddove l'ha ritenuta operante nel periodo compreso tra il 21.12.2008 ed il 6.7.2011;

che è infondata la tesi sostenuta dal contro ricorrente relativa alla permanenza in vigore della norma speciale sulla decadenza di cui trattasi, posto che l'art. 24 del d.l. n. 112/08, pur contemplando nell'allegato "A" l'espressa abrogazione della legge n. 83 dell’11/3/1970 a far data dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso decreto, fa salva l'applicazione dell'art. 14 della legge 28.11.2005, n. 246, il cui comma 17 alla lettera e) espressamente statuisce che restano in vigore le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (qual è sicuramente l'art. 22 del d.l. n. 7/70 conv. nella legge n. 83/70);

che, invero, la norma di cui all'art. 24 del d.l. n. 112/2008, nel far salva l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 246/2005 non richiama affatto la disposizione di cui al diciassettesimo comma, lettera e), dello stesso art. 14, bensì i commi 14 e 16 dell'art. 14 della legge n. 246/2005. Orbene, i commi 14 e 15 dell'art. 14 (semplificazione della legislazione) di quest'ultima legge contengono semplicemente la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi atti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al gennaio 1970 (quindi in epoca precedente alla norma oggetto di disputa), anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e i criteri direttivi che lo stesso comma 14 stabilisce;

che, in definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbita la censura relativa al vizio di motivazione che ha indotto la Corte territoriale a ritenere vigente la disposizione sulla decadenza con erronea ricognizione delle date di comunicazione dei provvedimenti di cancellazione relativi agli anni 2003 e 2005 e l'impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa per la trattazione del merito alla Corte d'appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata Corte d'appello di Salerno in diversa composizione che anche sulle spese del giudizio di legittimità.