Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23764

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Documenti depositati in giudizio in fotocopia - Successivo deposito in appello dei dei documenti in originale - Mancato esame da parte del giudice - Motivo  di ricorso per revocazione - Esclusione

 

Fatti e motivi della decisione

 

D.D.F., in proprio e quale legale rappresentante della LCC Snc, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dal medesimo ricorrente avverso altra pronunzia della medesima CTR con la quale era stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per la ripresa a tassazione di IRPEF a carico della società e del socio in ragione della sua partecipazione al sodalizio. Il giudice riteneva non idonea a provare i costi la fattura prodotta in fotocopia. L'Agenzia delle entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione dell'art. 395 c. 1 n. 5 c.p.c., avendo la CTR errato nel ritenere insussistente il presupposto per la revocazione della sentenza resa dalla CTR, posto che non erano state esaminate le fatture in originale depositate in fase di appello.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo la CTR correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti per la revocazione della sentenza impugnata innanzi a sé, una volta che il punto controverso, rappresentato dall'idoneità della documentazione prodotta dal contribuente in giudizio a giustificare i costi imputati, era stato evidenziato in sede di appello ed affrontato dalla CTR - Cfr. Cass. n. 27094 del 15/12/2011.

La mancata valutazione del contenuto delle fatture depositate in originale innanzi al giudice di appello avrebbe, al più, potuto integrare un motivo di ricorso per cassazione per violazione dell'art. 360 c. 1 n.5 c.p.c., non già integrare un vizio revocatorio. Quest'ultimo, invero, secondo quanto previsto dall'art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. non può riguardare un punto controverso sul quale il giudicante si è pronunciato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.