Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25161

Tributi - Accertamento sintetico - Elementi di fatto certi presuntivi di capacità contributiva - Disponibilità di determinati beni o servizi e spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di R.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata In epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi ex art. 38 d.p.r. n. 600/73 portanti Irpef ed altro per gli anni di imposta 2007 e 2008 - aveva confermato la prima decisione (favorevole al contribuente), rilevando che l'Ufficio non aveva provato con documentazione idonea l'aderenza della elaborazione statistica degli standards alla realtà concreta economica del contribuente.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. L'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge assertivamente commessa dalla C.T.R. nell'avere addossato sull'Ufficio un onere probatorio non previsto dalla legge è manifestamente fondato.

2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l'altro, com'è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (In sostanza, un accertamento basato sul presunti consumi); dall'altro (comma 5), contempla le "spese per Incrementi patrimoniali", cioè quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell'art. 38 cit., la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013; 16912/2016).

3. La sentenza impugnata nel porre a fondamento della decisione l'argomentazione "nella sostanza l'Ufficio non provato con documentazione idonea che le risultanze cui è pervenuto circa la differenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato siano sostenute da prove idonee, precise, gravi e concordanti" si è discostata dai superiori principi laddove le circostanze dedotte in memoria dal controricorrente (in ordine ad una lesione del principio del contraddittorio) nell'assoluto silenzio sul punto della decisione impugnata involgono questioni nuove.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito il quale provvederà, adeguandosi ai superiori principi, al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.