Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 11 agosto 2017

Criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

b) «vice commissari»: i vice commissari competenti per territorio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

e) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno colpito i comuni;

f) «comuni»: i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici;

g) «province»: le province di: L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Perugia e Terni nelle quali sono ubicati i comuni;

h) «regioni»: le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni;

i) «imprese beneficiarie»: le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto;

l) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

m) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). Per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi;

n) «riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi;

o) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

p) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

q) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

r) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

s) «DURC»: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 2

Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra le regioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate, esclusivamente, alla prosecuzione dell'attività e alla ripresa produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese beneficiarie ubicate nei territori delle province;

2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e controllo dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016;

3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016 sono ripartite tra le regioni, nei limiti degli stanziamenti annuali previsti per legge, come di seguito indicato:

a) Abruzzo: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00 per l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;

b) Lazio: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00 per l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;

c) Marche: € 20.130.000,00 per l'anno 2017 ed € 7.930.000,00 per l'anno 2018, pari al 61% delle risorse stanziate;

d) Umbria: € 6.270.000,00 per l'anno 2017 ed € 2.470.000,00 per l'anno 2018, pari al 19% delle risorse stanziate.

4. Eventuali successivi rifinanziamenti saranno ripartiti tra le regioni nelle stesse percentuali di cui al comma 3.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

 

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, i seguenti requisiti:

a) per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in una o più delle province;

b) per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in una o più delle province;

c) operatività nei territori delle province antecedente al 24 febbraio 2016, fatta eccezione per le imprese beneficiarie della Provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese beneficiarie della Provincia di Pescara, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 18 luglio 2016;

d) attività economica esercitata:

1) in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, in caso di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane;

2) nei settori di cui all'allegato 1, in caso di imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane;

e) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.

2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:

a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;

b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

 

Art. 4

Costi ammissibili

 

1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2022 compresi. (1)

2. I costi della produzione di cui al comma 1 sono ammissibili al contributo nel limite massimo della riduzione del fatturato. (2)

3. Per le imprese beneficiarie tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati.

4. Per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.

5. I costi della produzione sostenuti nel biennio di cui al comma 1 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e, per quanto disposto all'art. 9, comma 5, sono oggetto di verifica a consuntivo da parte dei vice commissari ai fini della determinazione del contributo effettivamente concedibile. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 maggio 2022, a decorrere dall’11 agosto 2022.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

Art. 5

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento de minimis.

2. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo, così come definito dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998, di importo non superiore:

a) ai costi della produzione, nel limite massimo della riduzione del fatturato come previsto all'art. 4, comma 2; (1)

b) a € 50.000,00 per singola impresa beneficiaria; per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 75.000,00.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso dai vice commissari ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese beneficiarie sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento sismico. La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari - utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 50 del regolamento di esenzione non può superare il minor valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo e il contributo calcolato con le modalità di cui al presente comma, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento. Possono richiedere la concessione del contributo ai sensi del regolamento di esenzione solo le imprese beneficiarie che:

a) hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del regolamento di esenzione;

b) sono dotate di unità produttive ubicate nei comuni;

c) hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. I vice commissari comunicano, mediante avvisi pubblicati nel rispettivo Bollettino Ufficiale regionale, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

Art. 6 (1)

Cumulo delle agevolazioni

 

1. Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 5, comma 3, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esenzione.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano la domanda ai vice commissari, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all'art. 13.

2. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, l'ammontare della riduzione del fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali è richiesto il contributo. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni parziali o incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste dai vice commissari sono motivi ostativi alla concessione del contributo. In caso di richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dei vice commissari, l'impresa beneficiaria deve inviare la risposta entro trenta giorni dalla richiesta medesima;

3. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria può presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei territori di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);

4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

5. Le domande di contributo sono istruite dai vice commissari secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva, per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta dai vice commissari all'impresa beneficiaria di cui al comma 2;

6. In alternativa alla procedura a sportello di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i vice commissari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, possono concedere i contributi alle imprese beneficiarie sulla base della procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. I provvedimenti di cui all'art. 13 del presente decreto regolano i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande di contributo è redatta in ordine decrescente sulla base dell'entità della riduzione del fatturato subita dalle imprese beneficiarie.

7. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dai vice commissari formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

 

Art. 8

Concessione del contributo

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata i vice commissari procedono, per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.

 

Art. 9

Erogazione del contributo

 

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, avviene in due quote:

a) la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata dai vice commissari all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8;

b) la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del contributo complessivamente concesso, è erogata dai vice commissari all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'impresa beneficiaria stessa.

2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo è presentata dall'impresa beneficiaria ai vice commissari entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio costituente il biennio di cui all'art. 4, comma 1 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo. (1)

3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega il bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese.

4. Le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio allegano la dichiarazione dei redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13.

5. I vice commissari, ai fini dell'erogazione della seconda quota di contributo, verificano il permanere dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, effettuano l'istruttoria della richiesta di erogazione e accertano l'importo dei costi della produzione effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria nel biennio di cui all'art. 4, comma 1. (2)

6. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, i vice commissari provvedono, nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo, i vice commissari provvedono ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

Art. 10

Controlli, ispezioni e rapporti annuali

 

1. In ogni fase del procedimento i vice commissari possono effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/98;

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente ai vice commissari l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3;

3. I vice commissari trasmettono annualmente al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle imprese, un rapporto sulle attività di cui al presente decreto, fornendo dati e informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario e amministrativo della misura agevolativa, nonché un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.

 

Art. 11

Revoche

 

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3;

c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima del 31 dicembre dell'anno successivo al biennio di cui all'art. 4, comma 1 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali; (1)

d) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;

e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione e che, per effetto del cumulo delle agevolazioni, si eccedano i limiti di cui all'art. 6, comma 1. (2)

2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati, dai vice commissari secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. I vice commissari provvedono altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalità previste dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.

3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alle gestioni commissariali con versamento sulle rispettive contabilità speciali l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alle citate contabilità speciali delle somme erogate.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.M. 6 giugno 2019, a decorrere dal 14 agosto 2019.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sullo stanziamento di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016. Le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto sono trasferite dal pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico alle contabilità speciali intestate ai vice commissari.

2. Con i provvedimenti di cui all'art. 13 i vice commissari possono costituire, per singola regione, una o più riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori o in particolari settori di attività economica, nell'ambito di quelli individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13;

3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, i vice commissari possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti, nel limite del 2 per cento, a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 3, assegnate a ciascuna delle singole regioni. L'ammontare dei contributi erogabili alle imprese beneficiarie in ogni singola regione è ridotto dei citati oneri per le attività di gestione.

 

Art. 13

Provvedimenti dei vice commissari

 

1. I vice commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa di cui al presente decreto

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono, altresì, individuati per singola regione i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al presente decreto.

 

Allegato 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AGEVOLABILI PER LE IMPRESE BENEFICIARIE NON ARTIGIANE - (ATECO 2007)

(art. 3, comma 1, lettera d)

 

G 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli

G 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)

G 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

I 55.1 - Alberghi e strutture simili

I 55.2 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

I 55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

I 55.9 - Altri alloggi

I 56.1 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile

I 56.2 - Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

I 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

N 79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio

N 79.12.00 - Attività dei tour operator

N 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

N 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.

N 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

N 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere

R 90.04.0 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

R 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

R 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

R 93.11.10 - Gestione di stadi

R 93.11.20 - Gestione di piscine

R 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

R 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

R 93.13.00 - Gestione di palestre

R 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

R 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee

R 93.19.92 - Attività delle guide alpine

R 93.19.99 - Altre attività sportive n.c.a.

R 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici

R 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

R 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

R 93.29.30 - Sale giochi e biliardi

R 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

S 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali

S 96.04.20 - Stabilimenti termali

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2017, n. 249.