Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese

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(*) Circolare modificata dalla Circolare 9 marzo 2017, n. 22504; successivamente modificata dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210; successivamente modificata dalla Circolare 19 luglio 2019, n. 295900; successivamente modificata dalla Circolare 22 luglio 2019, n. 296976; successivamente modificata dalla Circolare 10 febbraio 2021, n. 434; successivamente modificata dalla Circolare 17 marzo 2022, n. 696.

 

1. PREMESSE

 

L’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013 ha definito la disciplina per l’attuazione delle misure previste dal citato art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a..

Il medesimo art. 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.

In attuazione della norma di legge è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Sulla materia è intervenuto, in primo luogo, l’art. 1, commi 52-57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che:

a) proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;

b) rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni di euro;

c) introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

d) prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari. In attuazione della norma predetta, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016 si è provveduto alla riapertura, a partire dal 2 gennaio 2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, rinviando a un successivo provvedimento direttoriale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera d).

Con il successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017 è stato, pertanto, stabilito il nuovo termine (a decorrere dal 1° marzo 2017) per la presentazione delle domande di agevolazione per gli investimenti ricadenti nella richiamata fattispecie di cui alla precedente lettera c).

In seguito, i commi da 40 a 42 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 330 milioni di euro per il periodo 2018-2023, hanno stabilito l’aumento della riserva (dal 20% al 30%) per la concessione dei contributi "maggiorati" a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, nonché la proroga del termine (31 dicembre 2018) per la concessione dei finanziamenti stabilito dalla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Considerato l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la misura, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 25148 del 3 dicembre 2018, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 4 dicembre 2018.

A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 480 milioni di euro per il periodo 2019-2024, come previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 28 gennaio 2019, è stata disposta (a partire dal 7 febbraio 2019) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 20, ha, inoltre, apportato alcune modifiche allo strumento agevolativo, in particolare:

- estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilità di concedere finanziamenti;

- prevedendo che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;

- innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari;

- disponendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.

Sull’ultimo punto è intervenuto, in un secondo momento, anche l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 226 a 228, la dotazione finanziaria dello strumento è stata ulteriormente integrata per 540 milioni di euro per il periodo 2020-2025.

L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha nuovamente integrato la dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 64 milioni di euro per l’anno 2020.

In seguito, i commi 95 e 96 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), hanno previsto che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.

Considerato che in data 1° giugno 2021 il fabbisogno finanziario relativo alle richieste di prenotazione, trasmesse al Ministero dalle banche e dagli intermediari finanziari, eccedeva l’ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 1637 del 1° giugno 2021, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 2 giugno 2021. A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro per il 2021, come autorizzate dall’articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 2 luglio 2021 è stata disposta (a decorrere dalla medesima data del 2 luglio 2021) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Con il medesimo articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato disposto che il Ministero, con riferimento alle domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del contributo, proceda, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate dal citato articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Al fine di consentire la continuità operativa della misura nell’annualità 2021, con la legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l’assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021) è stato disposto lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro a favore della misura in esame.

Infine, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 900 milioni di euro nel periodo 2022-2027, ha altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.

 

2. DEFINIZIONI

 

2.1 Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "banca": la banca italiana o la succursale di banca estera unionale o extra unionale operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

b) "CDP": Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

c) "convenzione": la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

d) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016;

e) "decreto Crescita": il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

f) "decreto Semplificazioni": il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

g) "decreto-legge n. 3/2015": il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

h) "decreto-legge n. 69/2013": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

i) "finanziamento": il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;

j) "Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

k) "intermediario finanziario": il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché l’intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

l) "investimenti 4.0": l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B;

m) "investimenti ordinari": gli investimenti di cui all’art. 5 del decreto, diversi dagli investimenti 4.0; gli investimenti ordinari riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

n) "investimento": l’insieme degli investimenti ordinari e degli investimenti 4.0;

o) "integrazione": l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all’allegato 6/A;

l’integrazione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal punto 11.1.1, punto 3 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017;

p) "interconnessione": l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program di cui all’allegato 6/A; l’interconnessione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal punto 11.1.1, punto 2 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017;

q) "legge 232/2016": la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), art. 1, commi 52 - 57;

r) "legge 234/2021": la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), art. 1, commi 47-48;

s) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

t) "piattaforma": la piattaforma informatica gestita dal Ministero e resa disponibile alle PMI e ai soggetti finanziatori al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it;

u) "PMI": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, ovvero nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 1388/2014, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nell’allegato 1 al regolamento GBER, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;

v) "regolamento FIBER": il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e successive modificazioni e integrazioni;

w) "regolamento (UE) n. 508/2014": il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

x) "regolamento ABER": il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e successive modificazioni e integrazioni;

y) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

z) "soggetto finanziatore": la banca o l’intermediario finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;

aa) "unità locale": l’unità, come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell’impresa.

 

3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

 

3.1 L’intervento agevolativo è così articolato:

- La PMI presenta al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisizione di investimenti.

- Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

- Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.

- Il soggetto finanziatore che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa eal relativo soggetto finanziatore. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti 4.0.

- Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

- Al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo di cui al punto 8.1 o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al successivo punto 13.2, la PMI trasmette in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione, secondo le modalità previste al punto 13.4.

- Nel caso di domande che non presentano i requisiti di cui al punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni e dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria, come previsto al punto 13.7.

 

4. SOGGETTI BENEFICIARI

 

4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento FIBER e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.

4.2 Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta unità locale entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 13.2.

4.3 Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

 

5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

 

5.1 Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla convenzione.

5.2 Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva;

c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di due milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013. Il limite minimo di ventimila euro è riferito alla singola domanda di agevolazione. Entro il limite massimo di due milioni di euro di finanziamento la PMI può presentare una o più domande di agevolazione, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto al punto 7.3 della presente circolare;

d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;

e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

5.3 La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.

 

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

 

6.1 Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER:

a) art. 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;

b) art. 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento FIBER:

a) art. 26 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) art. 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;

c) art. 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;

d) art. 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;

e) art. 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

6.3 Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

6.4 Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del regolamento stesso:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

- l’operazione avviene a condizioni di mercato.

6.5 Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio degli investimenti s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.

6.6 Gli investimenti previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità produttiva. Qualora la PMI voglia effettuare investimenti riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità produttiva una diversa domanda di agevolazione.

 

7. SPESE AMMISSIBILI

 

7.1 Le spese ammissibili, come previsto dall’art. 5 del decreto, riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

7.2 I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

7.3 Così come previsto all’art. 5, comma 2, del decreto, è ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare l’investimento su più domande.

7.4 Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA. Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;

- relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi "immobilizzazioni in corso e acconti";

- di funzionamento ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

- per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;

- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;

- relative a commesse interne;

- relative a beni usati o rigenerati;

- per materiali di consumo;

- di funzionamento;

- relative a imposte e tasse;

- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;

- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;

- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

7.5 Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni.

7.6 Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla PMI come investimenti 4.0, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come investimenti ordinari.

7.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini  dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.

7.8 Qualora l’impresa beneficiaria ceda in prestito d’uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d’uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall’impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

 

8. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

 

8.1 L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

a) 2,75% per gli investimenti ordinari;

b) 3,575% per gli investimenti 4.0.

8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis".

8.3 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’art. 14 del regolamento ABER:

- 50% dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE- 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

- 40% dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Nei casi indicati dal comma 13 dell’articolo 14 del regolamento ABER, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%.

8.4 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile.

8.5 Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le gevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’art. 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

8.6 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento ABER che prevede la non applicabilità dello stesso:

a) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’art. 14 del regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;

b) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’art. 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.

8.7 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 2 del regolamento FIBER, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

8.8 Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

8.9 Ai fini del calcolo dell’ESL si prevede:

- l’erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell’anno di adozione del provvedimento di concessione e le quote successive, considerando due semestralità per ciascun anno in un’unica soluzione, fatta eccezione per l’ultimo anno in cui si prevede, fino a concorrenza del contributo, una sola quota semestrale;

- l’utilizzo del tasso di attualizzazione vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione;

- come anno di riferimento dell’investimento quello relativo alla data di avvio indicata nella domanda di agevolazione di cui al punto 9.2.

8.10 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento.

 

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

 

9.1 La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it. L’elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

9.2 La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell’amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori, salvo quanto previsto al successivo punto 9.4, pena l’inammissibilità della stessa.

9.3 Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;

- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;

 - nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

9.4 La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.

9.5 Il soggetto finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

 

10. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

 

10.1 Ciascun soggetto finanziatore, previa verifica positiva della documentazione presentata dall’impresa, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

10.2 Nell’ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore, deve indicare separatamente l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti ordinari e l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti 4.0.

10.3 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il Ministero provvede a comunicare al soggetto finanziatore la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

10.4 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del Ministero, il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento.

10.5 Entro dieci giorni dal termine di cui al punto 10.4, il soggetto finanziatore trasmette al Ministero, attraverso la piattaforma, l’elenco dei finanziamenti deliberati e, con riferimento ad ogni singolo finanziamento:

a) l’indicazione dei dati identificativi della PMI;

b) l’indicazione dell’importo e della durata del finanziamento;

c) l’indicazione della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista;

d) la documentazione trasmessa dalla PMI in fase di presentazione della domanda di cui ai punti 9.2 e 9.3.

10.6 Per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di investimenti, nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o dell’investimento deliberato sia inferiore a quello richiesto dalla PMI in sede di domanda, il soggetto finanziatore è tenuto a trasmettere, insieme a quanto previsto al punto 10.5, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7, riportante l’importo dell’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

10.7 Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamentoferme restando le opportune verifiche amministrative e la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione:

a) dell’ammontare degli investimenti di cui al finanziamento e del relativo contributo, ripartiti in investimenti ordinari e in investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

b) dell’agevolazione concedibile e del relativo piano di erogazione;

c) degli obblighi e degli impegni a carico della PMI beneficiaria.

Il Ministero trasmette quindi il provvedimento di concessione alla PMI e al soggetto finanziatore. Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, il termine sopra citato è derogato.

10.8 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento precedentemente oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare. Ciascun soggetto finanziatore comunica al Ministero, tramite piattaforma, l’importo del finanziamento contrattualizzato e del relativo investimento. Qualora il contratto di finanziamento sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, il Ministero procede all’assunzione del conseguente provvedimento di ricalcolo dell’agevolazione.

10.9 Per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di investimenti, nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o dell’investimento oggetto del contratto sia inferiore a quello deliberato, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Ministero, in sede di trasmissione dei dati relativi al contratto di finanziamento, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7, riportante l’importo dell’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

10.10 Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al punto 10.8 il soggetto finanziatore ne dà motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il Ministero, valutate le motivazioni addotte dal soggetto finanziatore, procede all’assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, l’eventuale dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni già concesse. Le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancata stipula del contratto di finanziamento sono stabilite nella convenzione.

10.11 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del  provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine il soggetto finanziatore, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all’art. 5, comma 4, del decreto, inerenti alla data di avvio dell’investimento.

 

11. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

11.1 Le PMI, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

11.2 Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 11.1 si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5, del decreto, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di prenotazione del contributo, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle PMI beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale ai sensi del punto 10.3 e, successivamente, rispettando l’ordine di presentazione delle richieste all’interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

11.3 Le richieste di prenotazione delle risorse relative al contributo pervenute su base mensile al Ministero successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

11.4 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 10.3, le PMI interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, ovvero essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 11.3.

11.5 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate ai soggetti finanziatori nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 11.1, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo inviata dalle banche/intermediari finanziari al Ministero, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente alla predetta data di chiusura dello sportello individuata dal provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono considerate irricevibili.

 

12. INFORMAZIONI ANTIMAFIA

 

12.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000,00 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia", e ss.mm.ii, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

12.2 Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 9.3, regolarmente sottoscritte dai soggetti dichiaranti, redatte secondo le modalità stabilite dal medesimo punto 9.3.

 

13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

 

13.1 Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui al punto 10.7 che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

13.2 Rimane confermata l’erogazione del contributo di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:

a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto Crescita;

b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni;

c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge 234/2021.

Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con il soggetto finanziatore, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

13.3 Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Ad investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’impresa o attraverso ulteriori modalità di autenticazione che potranno essere comunicate sul sito web del Ministero nella sezione dedicata all’incentivo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI), prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.

I moduli DUI non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

13.4 Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della prima quota o della quota unica di contributo nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) del contributo in conto impianti di cui al punto 8.1. Terminata la fase di compilazione dell’istanza, la piattaforma consente all’impresa proponente la generazione del modulo RU, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti 4.0, nel predetto modulo RU, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato 6/A o 6/B. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell’allegato 6/A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante o il procuratore è tenuto ad attestare che gli stessi sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:

a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;

b) nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;

c) in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;

I moduli RU non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

Le PMI hanno facoltà di presentare contestualmente il modulo DUI e il modulo RU, fermo restando il rispetto del termine di trasmissione del modulo DUI previsto al punto 13.3 e l’obbligo di previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento.

Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione dell’investimento, la prima quota di contributo di cui al punto 8.1 alla PMI o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

13.5 Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati anche esterne (a titolo esemplificativo, Registro imprese, Registro Nazionale degli aiuti di Stato, Servizio Durc On Line, Servizio verifica inadempimenti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.).

13.6 Con riferimento alle domande che non presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.2, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, già richieste mediante modulo RU con le modalità previste al precedente punto 13.4, la PMI compila e trasmette al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP). La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma delle seguenti condizioni:

- essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione;

- assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.

Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel rispetto del piano pluriennale delle erogazioni previsto dal relativo provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere al Ministero il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.

Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite, ove richiesto ai sensi del presente paragrafo, le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all’erogazione della quota annua di contributo maturata dall’impresa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

13.7 Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP. I termini per l’erogazione del contributo di cui ai punti 13.4 e 13.6 si interrompono al fine di consentire al Ministero la verifica delle variazioni comunicate. In tal caso, il Ministero procede all’erogazione del contributo solo a condizione che le variazioni intercorse non evidenzino la sussistenza di uno o più casi di revoca di cui all’articolo 12 del decreto.

13.8 Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva o nell’ambito della verifica prevista ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero per l’effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii..

13.9 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione.

13.10 Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del contributo qualora il soggetto finanziatore comunichi il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. A tali fini, il soggetto finanziatore comunica, attraverso la piattaforma, al Ministero:

a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall’inadempimento, qualora la stessa non si rimetta in regola con i pagamenti entro tale termine;

b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dall’evento che ha determinato la risoluzione o la decadenza.

13.11 In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, il soggetto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

13.12 Al fine di consentire la chiusura dei procedimenti amministrativi relativi alle PMI beneficiarie che hanno già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, le medesime imprese, qualora non avessero già provveduto, devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma e con le modalità previste al precedente punto 13.6, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (di seguito: modulo RQR) contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3.

 

13-bis. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI - Disposizioni transitorie per le imprese beneficiarie che hanno già richiesto una o più quote di contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 (1)

 

Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (di seguito: modulo RQR).

Terminata la fase di compilazione dell’istanza, la piattaforma consente all’impresa proponente la generazione del modulo RQR, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Il mancato rispetto del predetto termine determina la revoca dell’agevolazione.

In caso di contributo superiore a 150.000 euro e qualora vi siano state variazioni delle informazioni già fornite al Ministero, nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, in merito ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., il modulo RQR deve essere corredato delle dichiarazioni aggiornate in merito ai predetti soggetti, rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Il Ministero, ricevuto il modulo RQR, procede, entro sessanta giorni, a erogare la/e quota/e annuale/i di contributo maturata/e dall’impresa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, previa acquisizione, ove necessaria, delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici e nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

Fatto salvo quanto specificamente disposto nel presente paragrafo, alle richieste di erogazione delle quote di contributo rimanenti si applicano le disposizioni di cui ai punti 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11.

g) il punto 14.5 è sostituito dal seguente: "14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, al soggetto finanziatore; quest’ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:

a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto e contenente altresì l’impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;

b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.

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(1) Paragrafo soppresso dalla Circolare 17 marzo 2022, n. 696.

14. VARIAZIONI

 

14.1 In fase di realizzazione l’impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all’art. 5 del decreto. Eventuali variazioni degli investimenti successive alla presentazione della dichiarazione di cui al punto 13.3 devono essere comunicate in maniera tempestiva al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma.

14.2 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati, complessivamente o per singola tipologia, non può comunque comportare un incremento del contributo concesso rispettivamente su investimenti ordinari e investimenti 4.0.

14.3 L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.

14.4 Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d’uso, di cui al punto 7.8, i beni acquisiti e installati presso l’unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati ad altra unità produttiva nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento. In caso di variazioni che interessano l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l’impresa trasmette, a mezzo PEC, al soggetto finanziatore e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite piattaforma, al Ministero e, tramite PEC, al soggetto finanziatore; quest’ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:

a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto e contenente altresì l’impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;

b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento, nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.

14.6 Il Ministero, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché al soggetto finanziatore.

 

15. RINUNCE E REVOCHE

 

15.1 L’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia.

In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora adottato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia, a mezzo PEC, esclusivamente al soggetto finanziatore; quest’ultima, solo per le domande già trasmesse, provvederà a darne opportuna comunicazione al Ministero tramite piattaforma. Qualora il Ministero abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, al soggetto finanziatore e contestualmente, tramite piattaforma, al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.

15.2 Il Ministero procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall’art. 12 del decreto, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

15.3 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

 

16. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE

 

16.1 Le richieste di erogazione delle agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere presentate - secondo le modalità indicate al paragrafo 13 - da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dalla data di pubblicazione della circolare di recepimento delle modifiche apportate dalla legge 234/2021, utilizzando lo schema allegato al predetto provvedimento (allegato 3).

16.2 Per tutte le domande presentate ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge 234/2021, è disposta l’erogazione del contributo in più quote annuali, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

16.3 A partire dalla data di pubblicazione della circolare di recepimento delle modifiche apportate dalla legge 234/2021, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le PMI non sono più tenute alla trasmissione di un apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati (allegato 8 al precedente provvedimento direttoriale aggiornato con le modifiche di cui alla circolare 10 febbraio 2021, n. 434), ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nel modulo RU secondo le modalità previste al punto 13.4.

 

17. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE

 

17.1 Ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato A è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina.

 

Allegato 1 (1)

FACSIMILE Modulo di domanda

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210.

 

Allegato 2 (1)

FACSIMILE Modulo dichiarazione ultimazione investimento

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210.

 

Allegato 3 (1)

FACSIMILE Modulo richiesta erogazione valido per Richiesta Unica (RU) e Richiesta Quote Rimanenti (RQR) (pdf)

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210; successivamente sostituito dalla Circolare 17 marzo 2022, n. 696.

 

Allegato 4

FACSIMILE Dichiarazione liberatoria del fornitore

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 5 (1)

FACSIMILE Modulo richiesta erogazione dei contributi

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210.

 

Allegato 6/A (1)

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)

Elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%.

 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione;

- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

- macchine per il confezionamento e l’imballaggio;

- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);

- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;

 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

 

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

 

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;

 

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

- altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID - Radio Frequency, Identification);

- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

- sistemi di tracciatura e pesatura dei rifiuti.

 

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0":

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;

- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;

- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

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(1) Allegato sostituito ai sensi della Circolare MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9 marzo 2017, n. 22504, così come sostituito ai sensi della Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677.

 

 

Allegato 6/B (1)

FACSIMILE - Elenco dei beni immateriali

 

Elenco dei beni immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%:

 

1. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale), e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

 

2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

 

3. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;

 

4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);

 

5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

 

6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (es. di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

 

7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

 

8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;

 

9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

 

10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

 

11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);

 

12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per Industrial Analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei Big Data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);

 

13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Artificial Intelligence & Machine Learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;

 

14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);

 

15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

 

16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite Wearable device;

 

17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce uomo/macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

 

18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

 

19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);

 

20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Virtual Industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e fermi macchina lungo le linee produttive reali;

 

21. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la tracciatura e pesatura dei rifiuti;

 

22. sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

 

23. software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

 

24. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbricacampo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210.

 

Allegato 7 (1)

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210.

 

Allegato 8 (1)

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dalla Circolare 3 agosto 2018, n. 269210; successivamente soppresso dalla Circolare 17 marzo 2022, n. 696.

 

Allegato A

Oneri informativi

(Testo dell’allegato)