Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11437

Tributi - IVA - Regime del margine - Compravendita di autoveicoli usati di provenienza comunitaria - Onere di controllo in capo al cessionario anche nei passaggi successivi

 

Rilevato che

 

- Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana (in seguito, CTR) n. 75/31/2011 depositata il 27/5/2011 veniva respinta l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, motivata sull'erronea interpretazione della normativa in materia di regime IVA del margine, e accolta la prospettazione della società E.M. S.R.L. (in seguito, la contribuente), con conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia (in seguito, CTP);

- In particolare: a) l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pistoia, a seguito di processo verbale di constatazione del 22.12.2005 aveva emesso a carico della contribuente gli avvisi di accertamento n. 6G030301003 IVA+IRPEG+IRAP 2003 e R6G03031026 I - VA+IRAP 2004 recuperando a tassazione costi non inerenti o di non competenza, ricavi non dichiarati e maggiore IVA dovuta sulla rivendita di auto straniere effettuata con illegittima applicazione del regime del margine; b) gli avvisi di accertamento venivano impugnati unitamente alle due cartelle di pagamento consequenziali, e la CTP con sentenza n. 32/01/2009 depositata il 3.2.2009 aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente per entrambi gli anni di imposta; c) la CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che i libretti di circolazione delle autovetture non fossero idonei a provare il regime fiscale applicabile e che la contribuente non fosse tenuta ad esercitare un apprezzamento critico su quanto indicato in fattura, avendo acquistato da operatore italiano;

- Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso e, a seguito di declaratoria di fallimento con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 53/2016 depositata il 17.10.2016 deposita memoria ex art. 380 bis 1° comma c.p.c. e di costituzione;

 

Ritenuto che

 

- Disattesa l'eccezione preliminare contenuta nel controricorso di inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la violazione dell'onere della prova è sindacabile come violazione di legge ai fini e per gli effetti dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. a differenza della sua valutazione quale vizio motivazionale (Cass. 17 giugno 2013 n. 15107), è fondato il primo motivo di ricorso, con cui viene censurata ai fini e per gli effetti dell'art. 350 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. n. 41/1995 convertito con modificazioni nella legge n. 85/1995, per aver la CTR illegittimamente ritenuto di porre l'onere della prova circa l'applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine alle cessioni aventi ad oggetto autoveicoli usati di provenienza intra-comunitaria a carico dell'Agenzia in luogo del contribuente;

- Infatti, di recente si è definitivamente consolidata l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto;

- Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se I'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole (Cass. Sez. U n. 21105 del 12 settembre 2017);

- Quest'ultima è esattamente la situazione verificatasi nel caso in esame, in cui si legge nella sentenza che la contribuente è divenuta cessionaria da cedente nazionale senza verificare se il suo dante causa, venditore estero della UE, avesse trattato la cessione come intra-comunitaria o meno ai fini IVA essendo i libretti di circolazione inidonei ad escludere da soli i presupposti per il trattamento fiscale favorevole; inoltre, è pacifico che le autovetture cedute alla contribuente fossero intestate proprio a società di leasing e di autonoleggio; dunque, non vi è ragione per non applicare l'insegnamento delle Sezioni Unite;

- In accoglimento del motivo, e con assorbimento del secondo, la sentenza dev'essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per accertare se la presunzione dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA a monte per l'acquisto dei veicoli, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole, operi nel caso concreto, o se questa sia stata superata in concreto dalla contribuente con onere probatorio a suo carico, oltre alla determinazione delle spese;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Toscana, in diversa composizione, in ordine al profilo evidenziato in parte motiva, ed anche per il regolamento delle spese di lite.