Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 luglio 2016, n. 13546

Tributi - Condoni - Definizione dei carichi di ruolo pregressi ex art. 12, Legge 289/2002 - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Revoca dell’istanza di definizione

 

Osserva

 

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 126/05/2009 della CTP di Latina che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente "L.T.A. e G. srl" - ed ha così annullato cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento notificate dal concessionario per la riscossione dei tributi dovuti in conseguenza della decadenza dai benefici di cui alla sanatoria fiscale ex art. 12 della legge 289/2002 per omesso versamento della seconda delle rate dovute.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l’art. 12 circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, "non possa non tenersi nella dovuta considerazione la volontà espressa dalla contribuente, di voler aderire alla sanatoria, fermo restando che la residua somma (ancora eventualmente dovuta) con gli interessi di legge debba essere senz’altro corrisposta dalla contribuente".

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La società contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (rubricato come:"Violazione dell’art. 12 della legge n. 289/2002 - art. 360 n.3") la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Infatti, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che:"In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010).

Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicché poi la Corte potrà restituire la lite al giudice del merito onde quest’ultimo valuti se residuano in controversia questioni ulteriori rispetto a quella che è stata accolta dalla sentenza impugnata e che ha costituito la ragione della cassazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 dicembre 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.