Prassi - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Comunicato 21 dicembre 2016

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

 

Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all'Autorità dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle emanande linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell'Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016.

Riguardo alla procedura ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, sé vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (art. 32, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, che conferisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.

I nuovi modelli di segnalazione sono riportati nella seguente tabella:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Tali modelli prevedono:

che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello «A», inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod. A);

che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello «B», inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod. B);

che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso requisiti generali o speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione le SOA, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 70, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dovranno utilizzare:

1. Per l'avvio del procedimento il modello all. C.1 «Procedimento ex art. 70, comma 7, Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Avvio del procedimento», corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza della fattispecie riscontrata e degli esiti di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro dieci giorni dal riscontro della presunta falsità, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

2. Per la sospensione del procedimento il modello all. C.2 «Procedimento ex art. 70, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Sospensione del procedimento»;

3. Per la conclusione del procedimento il modello all. C.3 «Procedimento ex art. 70, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Chiusura del procedimento», corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza delle eventuali deduzioni dell'o.e. e degli esiti dell'accertamento in relazione alla eventuale pronuncia di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura entro trenta giorni (sessanta giorni in caso di sospensione) dall'avvio del procedimento, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

che in caso di mancata risposta dell'operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 le SOA, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dovranno utilizzare il modello all. D «art. 74, comma 4»;

che in caso di mancata risposta dell'operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 le SOA, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dovranno utilizzare il modello all. E «art. 74, comma 6»;

che in presenza di irregolarità compiute da altra SOA, la Soa segnalante proceda all'inoltro del modello F, «art. 75», per la richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, corredandolo da una relazione che fornisca evidenza delle irregolarità rilevate;

che in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo da parte delle Imprese, i soggetti interessati (o.e. concorrenti, SOA) ne danno comunicazione all'Autorità mediante l'inoltro del modello G, «art. 76, comma 12», opportunamente corredato delle informazioni che permettano all'Autorità un agevole riscontro presso i registri delle C.C.I.A.A.;

che in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma dei titoli autorizzativi, esibiti dagli o.e. richiedenti l'attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice, la Soa proceda all'inoltro del modello H, «lavori privati» per la richiesta di avvio del procedimento di cui al comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al «Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro», corredandolo della documentazione ivi indicata;

che ai fini della segnalazione per il mancato inserimento da parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati dell'Osservatorio, del CEL telematico la Soa proceda alla prevista segnalazione con l'inoltro del modello I «CEL telematico».

Per la segnalazione di inadempimenti o di altre notizie ritenute utili per la tenuta del casellario informatico riguardanti sia le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, sia il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione da parte delle S.O.A., si rinvia ad un separato atto della Autorità.

I modelli di segnalazione allegati al comunicato del Presidente dell'Autorità del 18 dicembre 2013 sono abrogati.

Si allegano al presente comunicato gli allegati modelli di segnalazione alla Autorità, distinti per fattispecie da segnalare.

Tali modelli sono forniti sia in formato «pdf» che in formato «word».

Il formato «word» potrà essere utilizzato per la compilazione «personalizzata» della segnalazione, esclusivamente per dare la possibilità al compilatore di evidenziare anche situazioni non previste e di illustrare nel dettaglio le patologie emerse. Si raccomanda, tuttavia, di fornire rappresentazioni sintetiche dell'accaduto. Per una più agevole lettura del modello compilato si suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati, relativi cioè a fattispecie diverse da quella oggetto di segnalazione.

Ovviamente, i modelli compilati in «word», prima di essere trasmessi via pec alla Autorità, dovranno essere stampati, sottoscritti dal responsabile (in genere il rup) e trasformati in formato preferibilmente «pdf».

Si richiama l'attenzione sulla necessità della completezza e della tempestività delle segnalazioni, anche sotto il profilo della correlata documentazione da inviare unitamente alla segnalazione, come indicato a titolo esemplificativo a chiusura dei modelli qui allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che non vengano allegati in quanto non necessari e inserire quelli non riportati tra gli esempi).

Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o galleria Sciarra, via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 01 febbraio 2017, n. 26