Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 luglio 2016, n. 15683

Rapporto di lavoro dirigenziale - Recesso - lndennità supplementare

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 9 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino in ordine all’impugnativa del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale proposta da E.M. nei confronti della C.C. S.p.A., pronunziando sulla sola questione ad essa devoluta relativa alla spettanza dell’indennità supplementare ex art. 19 del CCNL per i dirigenti di azienda industriale, oltre al preavviso già riconosciuto in prime cure per effetto della dichiarata ingiustificatezza del recesso, accoglieva la domanda con condanna della Società al pagamento della stessa nella misura, diversa da quella massima richiesta dal M., di undici mensilità dell’ultima retribuzione come quantificata per l’indennità di preavviso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, pur a fronte della riconosciuta effettività della soppressione del posto cui il M. era addetto, non adeguatamente provate, stante anche l’incoerenza con le ulteriori scelte aziendali contestualmente assunte, le ragioni di carattere economico invocate dalla Società a giustificazione del recesso e pretestuosi, in quanto generici ed infondati, i rilievi di natura soggettiva intesi a connotare negativamente la collaborazione resa dal M., rilievi pure inseriti nella lettera di licenziamento, sebbene al solo fine di fondare la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla Società e respinta in prime cure con statuizione non fatta oggetto di gravame.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, il M.

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico articolato motivo, la Società ricorrente, nel denunciare, ai sensi dell’art. 360, n. 4, la nullità dell’impugnata sentenza, per essere la relativa motivazione solo apparente o affetta da grave illogicità e contraddittorietà, nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale ai fini del giudizio circa la legittimità dell’intimato recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale intercorrente con il M., per aver, in primo luogo, questa, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità del licenziamento, dalla Società motivato con riferimento a ragioni di carattere oggettivo, attribuito rilevanza, ai medesimi effetti, agli apprezzamenti di carattere soggettivo in ordine all’andamento negativo della collaborazione resa dal dirigente, inseriti dalla stessa Società nella lettera di comunicazione del recesso ma al solo fine di preannunciare il futuro avvio a carico del medesimo di un’azione risarcitoria e, in secondo luogo, non considerato, per privilegiare esclusivamente, travisandone e sopravvalutandone la portata, il dato relativo all’indice EBITDA, gli ulteriori indicatori della grave crisi economica che aveva investito l’azienda ed, infine, travisato la valenza delle ulteriori determinazioni assunte dalla Società, in particolare delle promozioni disposte e delle collaborazioni instaurate dopo il licenziamento del dirigente, nel medesimo settore in cui questi operava, non avendo considerato quanto dedotto dalla Società circa l’invarianza dei costi a cui l’operazione era stata realizzata.

Il motivo si appalesa infondato, atteso che la pronuncia della Corte territoriale risulta sorretta da una motivazione che, lungi dal configurarsi, come qui sostiene la Società ricorrente, quale motivazione solo apparente o, comunque, intrinsecamente contraddittoria, coglie appieno la contraddittorietà insita nella lettera di comunicazione del licenziamento, in cui le due parti sulle quali la stessa si articola - l’una intesa ad illustrare le ragioni puramente oggettive dell’intimato recesso, l’altra a preannunciare, nei confronti dello stesso dirigente, un’azione risarcitoria utile a ristorare la Società dei pregiudizi economici derivati dalla collaborazione resa dal medesimo - destinate a restare, nella prospettazione della Società ricorrente, rigorosamente distinte, finiscono per risultare, al contrario, strettamente connesse, laddove riflettono la raggiunta maturazione da parte della Società del radicato convincimento che la condizione di difficoltà economica, in cui la stessa versava e nella quale viene a sostanziarsi il giustificato motivo oggettivo invocato nella prima parte della predetta lettera, era, per quanto espresso nella seconda parte della medesima, sostanzialmente da addebitarsi alla piena responsabilità dello stesso dirigente destinatario del provvedimento motivato da quelle ragioni oggettive, così da palesare il reale intendimento sotteso alla manifestazione di volontà della Società e ad offrire un solido fondamento a quella apparente operazione di inversione della sequenza logica degli argomenti esposti dalla Società nella lettera in questione, operazione per la quale il profilo soggettivo della responsabilità attribuita al dirigente viene a porsi come effettiva azione giustificativa del licenziamento, mentre la situazione di crisi economica dell’azienda scade a mero presupposto della preannunciata azione risarcitoria, si giustifica, in tal modo tenuto conto altresì degli ulteriori e conseguenti provvedimenti assunti dalla Società, correttamente riguardati come volti al conseguimento di più qualificate collaborazioni nel medesimo settore di impiego del dirigente estromesso quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa il venir meno o, comunque, il carattere fraudolento, incompatibili con gli obblighi di correttezza e buonafede che incombono al datore, della giustificazione oggettiva formalmente addotta, cui consegue l’applicazione della tutela accordata, nella ricorrenza di una simile evenienza, dal contratto collettivo attraverso l’erogazione dell’indennità supplementare.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Società delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 7.000,00 (settemila) per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.