Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 31 gennaio 2017, n. 2

Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

 

Intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuire alle le regioni e province autonome. Azioni di politica attiva del lavoro e altri chiarimenti.

In riscontro a diversi quesiti presentati dalle Regioni in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare ministeriale n. 34 del 04.11.2016 e, in particolare, con riferimento a quanto stabilito al punto 2) Modalità applicative, lettera c., in cui è stato definito che le azioni di politica attiva del lavoro, finanziate con le risorse assegnate nella misura del 50%, debbano avere inizio entro il 2016, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

Avvio delle azioni di politica attiva del lavoro

Considerato che solo in data 22.12.2016 è stato emanato un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province Autonome ulteriori risorse, pari a 65 milioni di euro, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, dato il breve lasso di tempo ed al fine di consentire l'utilizzo anche delle risorse da ultimo assegnate, si stabilisce che il termine del 31.12.2016, di cui alla lettera c. del punto 2) delle circolare ministeriale n. 34 del 04.11.2016, è prorogato sino al 31 marzo 2017.

Il termine ultimo del 31 marzo 2017 si riferisce esclusivamente alle azioni di politica attiva del lavoro, fermo restando i termini già indicati nella richiamata circolare n. 34 del 04.11.2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti.

Trattamento di mobilità in deroga.

Al fine di fornire un definitivo chiarimento agli specifici quesiti posti sulla questione, si precisa che i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI e ASDI.