Prassi - INPS - Messaggio 30 maggio 2017, n. 2218

Art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011: attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale

 

Come noto, l’articolo 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che "In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni".

In materia sono state fornite istruzioni operative con circolare n. 35/2012, messaggio n. 219/2013, circolare n. 196/2016 e messaggio n. 2054/2017, disposizioni che si intendono integralmente richiamate.

Con riferimento all’ambito di applicazione di tale norma, che consente ai lavoratori privati e alle lavoratrici private, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché in possesso dei requisiti contributivi previsti dall’articolo alla data di conversione in legge del citato decreto legge (28 dicembre 2011), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale.

In particolare, è stato rappresentato che, anche in virtù del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui al comma 15 bis trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all’estero attività di lavoro dipendente nel settore privato.

Inoltre, il citato Ministero ha precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa de qua, possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione.

Pertanto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, si devono considerare, nei limiti di cui alle citate disposizioni già pubblicate dall’Istituto, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati.

Alla luce di quanto sopra, le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti devono essere riesaminate. Anche i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.