Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2016, n. 24831

Acquisto prima casa - Revoca delle agevolazioni fiscali - Recupero a tassazione della differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale e l’imposta sostitutiva sul mutuo

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di L.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 182/19/2015, depositata in data 13/01/2015, con la quale - in controversia concernente le riunite impugnazioni di due avvisi di liquidazione emessi per il recupero a tassazione della differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale e l’imposta sostitutiva sul mutuo, a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ex art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986, stante il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile acquistato entro il termine previsto ex lege - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto la fondatezza dell’eccezione preliminare di illegittimità degli avvisi di liquidazione, per violazione dell’art. 12 comma 7 l. 212/2000, essendo stati gli stessi emessi senza consentire al contribuente la possibilità di un contraddittorio preventivo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

In diritto

 

1. La ricorrente lamenta, con unico morivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1 della unita parte 1 all. A al DPR 131/1986, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto necessaria l’instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente anche in ipotesi di verifica, con esito negativo, presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, dei presupposti per la fruizione di benefici fiscali della c.d. "prima casa" e non di verifica previo accesso o ispezione presso i locali del contribuente e previa redazione di P.V.C.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto:

"Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l’obbligo dell’Amministrazione di attirare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito".

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale, eseguito presso gli uffici dell'Amministrazione, della sussistenza dei presupposti per fruizione dei benefici fiscali della c.d. "prima casa".

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto (per esame di altre questioni rimaste assorbite), in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.