Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2017, n. 12371

Fallimento - Revocazione stato passivo - Ricorso - Difetto di legittimazione attiva - Crediti previdenziali Inps - Non sussiste

Fatti di causa

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto depositato il 7/6/2011, con il quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, i ricorsi per revocazione dello stato passivo del fallimento del Calzaturificio V.N.G. & c. s.n.c., in liquidazione, proposti dall'odierno ricorrente.

A fondamento della sua decisione, il Tribunale ha ritenuto che l'art. 98 della legge fallimentare attribuisce il diritto di chiedere la revocazione dello stato passivo solo al curatore, al creditore o al titolare di diritti su beni mobili o immobili, e l'Inps non rientra in alcuna di tali categorie; neppure l'insinuazione nello stato passivo per i crediti previdenziali della fallita vale ad attribuirgli la legittimazione, tanto più che l'insinuazione è stata fatta dall'agente di riscossione concessionario del credito, Equitalia s.p.a.

Il ricorso dell'Inps è fondato su due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le lavoratrici A.R.B., G.M., M.C., M.L.M., L.I., L.F.

La curatela, pure intimata, non svolge attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. I due motivi di ricorso sono entrambi fondati sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2, commi 1°, 2°, 3°, 6°, 7° e 8° I. 29 maggio 1982, n. 297 (primo motivo), nonché in relazione all'art. 24 del d.lgs. 26/2/1999, n. 46 (secondo motivo).

1.1. In sintesi, l'istituto previdenziale si duole del mancato riconoscimento di un suo interesse concreto ed attuale a chiedere la revocazione dello stato passivo, una volta accertato che l'importo del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori era più basso di quello richiesto al fondo di garanzia ed ammesso al passivo fallimentare; censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato che la cessione dei crediti a Equitalia non ha determinato il mutamento della titolarità dei crediti medesimi, che rimangono in capo all'Inps, mentre il concessionario è solo titolare dell'azione di recupero coattivo degli stessi.

2. La questione è stata già affrontata da questa Corte con una pronuncia che il Collegio ritiene di condividere (Cass., ord., 26/11/2015, n. 24202).

Si è infatti affermato che, in virtù dell'ammissione al passivo del fallimento di crediti previdenziali azionati dalla concessionaria (nella specie Equitalia s.p.a.), l'Inps va qualificato creditore concorrente e ciò sulla base del d.lgs. n. 46/99 secondo cui i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore sono iscritti a ruolo e la riscossione degli stessi è affidata al concessionario, certamente legittimato ad agire per la loro riscossione coattiva.

Si è altresì precisato che l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale e l'affidamento per legge al concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato (cfr. Cass. Sez. Un. 15 marzo 2012, n. 4126).

Non è pertanto conforme al diritto l'affermazione del Tribunale che ha attribuito, sulla base della mera personalità giuridica distinta e della qualifica di agente di riscossione del cessionario, la legittimità esclusiva ad agire a Equitalia s.p.a., escludendo quella concorrente dell'Inps.

Tale interpretazione appare coerente ad una ricostruzione del sistema normativo che si faccia carico della impossibilità, per l'Istituto previdenziale, di contestare al di fuori della procedura concorsuale l'accertamento, contenuto nello stato passivo definitivo, in ordine alla sussistenza ed all'ammontare del debito del datore di lavoro insolvente (cfr. ex multis: Cass. n. 24231/14; n. 20664/07).

Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato, con rinvio al Tribunale di Pisa che procederà al giudizio di revocazione fallimentare uniformandosi al principio di diritto qui affermato e tenendo altresì conto della rinuncia delle controricorrenti F. e C. alle maggiori somme pretese rispetto a quelle corrisposte dall'Inps. Non sussistono infatti presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'Inps e le suddette lavoratrici, non risultando concordemente ammesso il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, avendo peraltro il presente giudizio ad oggetto la sussistenza della legittimazione attiva dell'Inps ad impugnare lo stato passivo del fallimento. Il tribunale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa, anche per le spese del presente giudizio.