Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2017, n. 8009

Tributi - Accertamento - Impugnazione - art. 42 DPR n. 600/1973

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello di G.B. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lodi. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, erano decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati sulla base delle leggi dichiarate incostituzionali. La nullità assoluta del provvedimento, viziato da difetto di attribuzione, avrebbe potuto essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento, né l'Agenzia avrebbe allegato gli elementi dimostrativi della legittima attribuzione della funzione dirigenziale. Da ciò la nullità insanabile dell'atto di accertamento.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo rilievo, si denuncia violazione degli artt. 21, 24 e 57 del D.L. n. 546/1992, anche in combinato disposto con l'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. La CTR avrebbe dovuto ritenere assorbente la circostanza che l'eccezione era stata introdotta solo in grado d'appello.

Con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c., si invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR n. 600/1973, avendo la CTR escluso dal novero dei legittimi firmatari dei provvedimenti anche gli appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria.

L'intimato ha resistito con controricorso.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Premesso che l’efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Sez. U, n. 13676 del 16/06/2014), l'eccezione non poteva essere proposta per la prima volta in appello, non essendo neppure direttamente rilevabile d'ufficio (Sez. 5, n. 18448 del 18/09/2015).

Il secondo motivo resta assorbito.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.