Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA - Sentenza 18 ottobre 2017, n. 4169

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata notifica dell'avviso bonario - Nullità della cartella

 

Con atto di appello in data 11.03.2016, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione Ia, n. 7035 del 7.07.2015, pubblicata in data 9.09.2015, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla signora B.A.B. avverso la cartella di pagamento n. 06820130168966032000 per IRPEF - ALTRO 2008 relativa ad indennità di fine rapporto.

I giudici di primo grado hanno parzialmente accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda della contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni, non essendo stata la cartella preceduta dall'avviso bonario da parte dell'ufficio. Pur non avendo l'Agenzia l'obbligo di inviare preventivamente l'avviso bonario in caso di cartelle emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi dell'art. 36bis e ter, la contribuente ha ugualmente diritto alla riduzione delle sanzioni, nella misura pari ad un terzo, quando ci siano violazioni, come nel caso di specie, ex art. 36bis e proceda al pagamento entro 30 giorni. In definitiva la C.T.P. ha annullato la cartella quanto alle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Provinciale, sostenendone il difetto di motivazione e l’erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997. In primo luogo, l'Agenzia sostiene di avere dimostrato fin dal primo grado di avere regolarmente notificato alla contribuente l'avviso bonario. In secondo luogo, precisa che la contribuente non ha effettuato alcun pagamento entro il termine di 30 giorni, pagamento che, ai sensi del D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, le avrebbe consentito di una riduzione delle sanzioni. In ogni caso, l'Agenzia asserisce che ormai la ricorrente sia decaduta dal beneficio.

La contribuente non si è costituita in questo grado di giudizio.

La causa é stata decisa in Camera di Consiglio.

 

Motivi della decisione

 

L'appello dell'Agenzia é fondato e merita di essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.

L'Ufficio, che si duole dell'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, pone a fondamento dell'appello la dimostrazione, fin dal primo grado di giudizio, dell'avvenuta regolare notifica alla contribuente, mediante invio al domicilio della stessa, di raccomandata in data 29.06.2012. Da tale data sarebbero decorsi i trenta giorni concessi alla contribuente per beneficiare delle riduzioni e, non avendo la stessa formulato la richiesta entro i termini, sarebbe decaduta.

In effetti, la funzione dell'avviso bonario di cui al combinato disposto dell' art. 36 bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Ndr: art. 36 bis, del d.P.R. n. 600 del 1973) e dell'art. 6 comma 5, L. n. 212 del 2000 è quella di consentire al contribuente di sanare gli errori riscontrati dall'Ufficio in sede di controllo formale della dichiarazione, permettendogli di versare quanto ancora dovuto e di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Pertanto, la mancata notifica di tale atto si traduce sempre in una lesione del diritto di difesa, imponendo al contribuente di subire il procedimento di riscossione senza la possibilità di emendare i propri errori.

E’ di conseguenza nulla la cartella di pagamento emessa senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, prescritta dalle norme sopra richiamate, incombendo sull'Ufficio impositore l'onere di fornire la prova di quanto asserisce.

Nel caso di specie, l'Ufficio ha dimostrato di avere provveduto a tale onere, avendo prodotto, fin dal primo grado di giudizio, la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita alla Signora B. in data 29.06.2012. La contribuente, peraltro, non ha contestato il contenuto della busta -nel qual caso sarebbe stato onere dell'Ufficio dimostrarne il contenuto (cfr. Cassazione civile, sez. trib., n. 262/11.02.2015)-, ma ha solo affermato di non averla mai ricevuta, circostanza questa smentita dalla documentazione su richiamata.

Per le ragioni esposte, l'appello dell'Agenzia deve essere accolto.

Sussistono tuttavia le gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del grado, essendo stata la decisione assunta in base ad argomentazioni contenziosa.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe Accoglie l'appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano e, per l'effetto, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale n. 7035 del 7.07.2015, pubblicata in data 9.09.2015, conferma la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese.