Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE - Sentenza 06 ottobre 2017, n. 523

Vanno disapplicate le sanzioni amministrative qualora il quadro normativo di riferimento (diritto doganale) e gli orientamenti giurisprudenziali manifestino una particolare incertezza

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ufficio di Ancona, appella la sentenza 375/2/12 del 18 settembre 2012 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha accolto il ricorso presentato dalla società N.I. srl con sede in Lanciano, provincia di Chieti.

I motivi di doglianza risiedono nella errata valutazione del giudice di primo grado in ordine alla connessione del contenzioso con altro atto di contestazione annullato il 20 ottobre 2011. L'Ufficio delle Dogane fa presente che in realtà non si è formato alcun giudicato e pertanto i primi giudici non, dovevano far discendere la sorte dell'atto impugnato dall'altro procedimento; peraltro si ritiene che sussistano ragioni di economia processuale che suggeriscono un'unica trattazione della questione.

Si chiede inoltre di dichiarare la legittimità dell'atto di contestazione con vittoria di spese e competenze.

Vengono quindi sottoposte a questa Commissione le censure mosse in prime cure dall'ufficio alla sentenza in cui è rimasto soccombente, ma che è stata appellata.

Quale terzo punto di contestazione si fa presente che la lamentela di mancata allegazione dell'atto è superato dalla sicura conoscenza della parte che lo aveva impugnato il 17 febbraio del 2009 e quindi in data anteriore alla notifica dell'atto di contestazione.

Si chiede in conclusione, in via preliminare, una trattazione congiunta di tale appello con il procedimento instaurato con RGA 404/13 e la riforma della sentenza appellata con dichiarazione di legittimità dell'atto di contestazione con vittoria di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio la N.I. srl la quale eccepiva,in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza di specifici motivi di impugnazione; secondo la contribuente, l'Agenzia delle Dogane ha riproposto di fatto le doglianze già esposte in primo grado quando avrebbe dovuto invece contestare le motivazioni addotte dai primi giudici i quali si sono basati sul precedente relativo al procedimento 404/13.

Si espone inoltre che, al contrario di quanto sostenuto dall'Ufficio, quando i primi giudici hanno pronunciato la decisione oggi impugnata, nessun appello era stato prodotto dall’Agenzia delle Dogane per cui giustamente i primi giudici hanno ritenuto di basare la propria decisione su quanto già deciso sul procedimento relativo all'accertamento.

Inoltre l'appellante, riproponendo le argomentazioni avanzate al giudice di primo grado, non formula quale sarebbe stata la corretta decisione da adottare.

La contribuente sottolinea inoltre la contraddizione dell'appellante che dapprima tende a smentire che tra due procedimenti vi sia affinità e poi li ritiene intimamente connessi.

Per quanto riguarda la mancanza dell'allegato, la contribuente ritiene che si sia trattato certamente di un errore, atteso che la copia notificata la N.I. Srl risultava destinata alla dogana ed inoltre la posizione della relata di notifica è avvenuta sull'ultima pagina dell'atto mentre, se vi fosse stato allegato l'altro documento, sarebbe stata apposta su quest'ultimo; sì sostiene inoltre che vi è anche una difformità tra i documenti a cui ha fatto riferimento l'Ufficio delle Dogane rispetto ai documenti che riguardavano la N.I. srl.

Vengono quindi riproposte tutte le motivazioni deduzioni eccezioni già esposte in primo grado e si conclude chiedendo in via preliminare di rigettare l'istanza di trattazione congiunta e di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificazione dei motivi. Si chiede nel merito di dichiarare la nullità dell'atto di contestazione, rigettare l'appello e confermare la sentenza nonché condannare l'Agenzia delle Dogane di Ancona al pagamento delle spese delle competenze di lite.

Con successive memorie l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Ufficio di Ancona precisava ulteriormente che nulla può essere rimproverato all'Amministrazione doganale che ha dimostrato di aver agito correttamente nell'esplicazione del proprio potere impositivo in primis e sanzionatorio;ripropone inoltre quanto già argomentato nel primo grado di giudizio.

All'odierna udienza comparivano le parti che si riportavano alle proprie argomentazioni esposte in atti.

La Commissione osserva:

Appare evidente la complessità del corretto inquadramento della vicenda certificata da due giudizi favorevoli alla contribuente, nel merito della vicenda e relativamente alle sanzioni, ed ancora la vicenda, anche di merito, non è stata risolta definitivamente.

Si ritiene pertanto quasi un caso di scuola che nella fattispecie in esame ricorrano quelle "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni" previste dall'articolo 8 del Dlgs n. 546 del 31/12/1992.

E' indubbiamente nei poteri di questa Commissione Tributaria dichiarare "non applicabili le sanzioni non penali previste dalla leggi tributarie" quando la violazione è giustificata dalle condizioni di incertezza sopra riportate, condizione che non si vede come possano non ricorrere nel caso di specie e pertanto, su tale assunto, si rigetta l'appello.

Le spese di lite del grado vengono liquidate a carico della parte soccombente come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Si rigetta l'appello. Si liquidano le spese di giudizio di secondo grado in € 300,00 (Trecento).