Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 19 marzo 2018, n. 3881

Licenza ex art. 88 del TULPS  per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative.

 

1. Premessa.

Si fa riferimento alla questione se, ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure debbano verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati "sensibili" (nel prosieguo solo: "distanze minime").

Il tema è stato già oggetto di disamina nelle circolari indicate a seguito, con le quali era stato espresso l’orientamento secondo cui, con riguardo ai titoli di polizia in parola, la competenza del Questore doveva intendersi limitata al solo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed a quelli, di carattere oggettivo, riguardanti le caratteristiche dei locali strettamente rilevanti ai fini di pubblica sicurezza.

Su questo presupposto, è stato ritenuto che nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 88 del TULPS non dovesse essere accertato anche il rispetto delle "distanze minime", mettendo in evidenza come tale aspetto dovesse formare oggetto di una separata attività provvedimentale di competenza degli Enti Locali.

Questo orientamento va oggi sottoposto a riesame alla luce di una serie di elementi sopravvenuti nel tempo.

Ci si riferisce, in primo luogo, all’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, il 7 settembre 2017, con la quale sono stati previsti impegni anche a carico delle Regioni e degli Enti Locali per realizzare un’equilibrata distribuzione sul territorio delle sale scommesse e degli altri giochi leciti, tenendo conto dell’ubicazione degli investimenti esistenti.

L’intesa - non ancora trasfusa nel decreto ministeriale attuativo delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - conferma la piena attualità dell’esigenza di adottare sistemi per una razionalizzazione della presenza delle attività in questione nell’ambiente urbano, in un’ottica volta ad evitare le gravi conseguenze sociali determinatesi, anche a seguito di fenomeni di ludopatia.

Ancora più rilevanti appaiono, però, le novità introdotte dalla riforma del procedimento amministrativo recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dai discendenti decreti attuativi.

Difatti, il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, inserendo nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 19-bis, ha sancito il principio della concentrazione dei regimi amministrativi.

Su questa scia, il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha rivisto i sistemi procedimentali relativi ad un cospicuo numero di attività private, fissando al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le Regioni e i Comuni sono tenuti ad adottare i necessari adeguamenti, anche delle proprie normative.

 

2. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016.

In particolare, l’art. 2 del D. Lgs. n. 222/2016 stabilisce che alle attività economiche elencate nell’allegata Tabella A, si applica unicamente il regime amministrativo indicato nella corrispondente voce della medesima Tabella.

Tra le attività interessate da questa riforma ve sono alcune che trovano la propria disciplina di riferimento nel richiamato art. 88 del TULPS e segnatamente: quelle concernenti l’esercizio di giochi leciti per il tramite di apparecchi di videolottery, individuati dall’art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS, le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e le sale bingo.

La menzionata Tabella A, Sez. I, stabilisce, alle voci n. 84 e n. 85, che il regime amministrativo da applicarsi a queste attività economiche è quello dell’autorizzazione rilasciata dal Questore, non richiedendo all’interessato - a differenza di quanto previsto per altre attività commerciali (si veda ad es. la voce n. 35 concernente le licenze per il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 del TULPS) - lo svolgimento di altri adempimenti o l’obbligo di munirsi di ulteriori atti di assenso.

Queste previsioni configurano un sistema in cui. ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 del TULPS, il Questore è chiamato a verificare la sussistenza non solo dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia, ma anche da altre fonti normative.

Restano, in effetti, escluse dall’ambito delle verifiche di competenza dell’Autorità di p.s., solo le condizioni antincendio, in relazione alle quali l’interessato è tenuto a presentare un’apposita segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nel caso in cui i locali superino la capienza o le dimensioni stabilite dalle citate voci n. 84 e 85 della Tabella A.

 

3. Il nuovo orientamento in tema di distanze minime.

Ciò premesso, si ritiene che la Questura, in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS debba tener conto anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come "sensibili".

Tale conclusione è, peraltro, in linea con l’orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa, non solo di prime cure, secondo il quale la Questura, in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita in denaro deve prendere in considerazione i diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IlI, ord. 19 febbraio 2015, n. 798).

Più in particolare, le pronunce di cui si tratta mettono in evidenza, come, in forza dell’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), che prevede che la licenza ex art. 88 del TULPS possa essere rifiutata per motivi di "igiene", il Questore possa assegnare rilievo a cause ostative attinenti al mancato rispetto di normative regionali o locali che, in funzione di contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, fissino limiti alla localizzazione di sale gioco. Si vedano in tal senso le sentenze del TAR Toscana nn. 284/2015, 1015/2015, 388/2016, 536/2017, 708/2017 e del TAR Emilia - Romagna n. 407/2015).

 

4. Indicazioni operative.

In particolare, dal punto di vista operativo, al privato aspirante alla licenza ex art. 88 del TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, spetterà attestare ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e da regolamenti regionali o da regolamenti del Comune. Tale attestazione si aggiungerà all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificamente attinente alla destinazione d’uso dell’immobile. Al fine di agevolare tale adempimento, si uniscono in copia i nuovi moduli che i privati potranno utilizzare per la presentazione della domanda.

Avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000. chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell’autorizzazione, potrà rilasciare la licenza.

Non sarà più necessaria, inoltre, l’apposizione, in calce alla licenza, della dicitura suggerita nella circolare n. 557/PAS/U/012936/12001(l) del 29.07.2014. con la quale si metteva in evidenza che la licenza medesima veniva rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, facendo salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale.

Nell’eventualità in cui, al contrario, l’ente locale dovesse rilevare il mancato rispetto delle disposizioni di cui si tratta, il Questore sarà tenuto al rigetto dell’istanza di autorizzazione.

All’avviso espresso dal Comune dovrà essere dato ampio rilievo nell’ambito della motivazione del provvedimento del Questore.

Nel caso in cui il Comune non fornisca il riscontro richiesto entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, provvederà comunque a concedere il titolo di polizia.

La mancata comunicazione del riscontro in tempo utile andrà comunque segnalata al Comune per le eventuali iniziative di cui all’art. 71, comma 3, del d.p.r. n. 445/2000.

Nell’ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS, emerga che l’ubicazione dell’esercizio violi le distanze minime, il Questore valuterà la possibilità di annullare il provvedimento ai sensi dell’art. 21 -nonies della legge 241/1990. Restano fermi i poteri di intervento conferiti agli Enti locali dalle normative regionali e comunali.

Si ricorda che nelle ipotesi in cui la falsa attestazione sia accertata con sentenza passata in giudicato, l’annullamento potrà essere disposto ai sensi della più rigorosa disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 21 -nonies.

Si richiamano, a tal proposito, le indicazioni in materia di esercizio dei poteri di autotutela illustrate nell’Allegato A, paragrafo n. 6, della circolare n. 557/PAS/U/003166/10100(1) del 06/03/2018.

 

5. Ambito di applicazione del presente atto di indirizzo.

La presente circolare si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare medesima.

In tale ultimo caso, al fine di acquisire le informazioni concernenti il rispetto della normativa in materia di distanze minime presso i Comuni interessati, le Questure, ove necessario, potranno sospendere il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990.

La presente circolare abroga le precedenti circolari nn. 557/PAS/U/007404/12001(l) del 19.04.2012; 557/PAS/U/004248/12001(l) del 06.03.2014; 557/PAS/U/012936/12001(l) del 29.07.2014; 557/PAS/U/008352/12001(l) del 18.05.2016 e 557/PAS/U/008686/12001(l) del 08.06.2017, le quali verranno pertanto rimosse dal sito istituzionale.

I Sigg.ri Prefetti vorranno partecipare ai Comuni il presente atto di indirizzo, sensibilizzandoli sulla necessità di assicurare ogni utile collaborazione alle locali Questure, al fine di favorire la tempestività delle verifiche di cui si tratta.

 

Allegato

(Testo dell’allegato)