Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 settembre 2016, n. 18920

Tibuti - IRAP - Riscossione - Cartella di pagamento - Studio associato - Associazione tra professionisti - Autonoma organizzazione

 

Osserva

 

La CTR di Napoli ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 161/08/2008 della CTP di Caserta che aveva integralmente accolto il ricorso dello "Studio commerciale associato E.D.F.-G.G." ed aveva così annullato la cartella di pagamento con la quale era stato ingiunto il pagamento di IVA-IRAP per il periodo di imposta 2003 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno in questione- ed ha così dichiarato la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne la pretesa a titolo di IVA, disponendo invece il rigetto dell’impugnazione del provvedimento per ciò che concerne l’IRAP.

La predetta CTR -dopo avere evidenziato che trattavasi di associazione tra professionisti "che in fatto manifesta il presupposto di imposta"- ha motivato la decisione considerando che l’associazione tra professionisti "costituisce per definizione una autonoma organizzazione, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico e integra la potenzialità produttiva di reddito derivante dalla forma organizzata". La CTR ha pure evidenziato che la circostanza che "in concreto la associazione eserciti la sua attività ricorrendo solo all’attività lavorativa dei professionisti associati non rileva ai fini della esclusione del presupposto d’imposta, poiché la ricchezza viene prodotta proprio da un soggetto organizzato in sé, quale la associazione".

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Ai sensi dell’art. 380 bis cpc è stata depositata una relazione con proposta di accoglimento del ricorso e fissata adunanza camerale per la data del 11.5.2016, previa rituale comunicazione alle parti.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 2 e 3 del D.Lgs.446/1997) la parte ricorrente -dopo avere evidenziato che nell’associazione tra professionisti la natura personale della prestazione rimane elemento dominante, sì che la costituzione in forma associata non è decisiva per la individuazione del presupposto di imposta) si duole in sostanza che il giudice di appello abbia privato di rilevanza alcuna i fatti provati da essa parte ricorrente a riguardo della mancanza di qualsiasi spesa per lavoro dipendente o per collaborazioni coordinate e continuative, ciò che comprovava il difetto del requisito della autonoma organizzazione, atteso che l’attività era svolta con il solo apporto personale degli associati e non avrebbe potuto considerarsi fonte di reddito indipendentemente dall’attività personale degli stessi.

Il motivo è infondato e non può accogliersi.

Ed infatti, con recente pronuncia la sezioni unite di questa Corte hanno chiarito, a riguardo della natura giuridica del soggetto gravato da imposta, che:"L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività. (Principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale)" (Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016).

Nel motivare la menzionata pronuncia la Corte ha chiarito che il menzionato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto "non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa".

A fronte di siffatto autorevole apprezzamento dei presupposti giuridici che presiedono alla soluzione della questione qui in esame, occorre concludere -in applicazione degli argomenti sviluppati dalle Sezioni Unite nel menzionato principio di diritto- nel senso che il motivo di impugnazione ora in esame è da considerarsi infondato.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 36 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 132 cpc, oltre che sulla nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto decisivo) la parte ricorrente ha censurato la decisione impugnata pare essere priva di adeguato contenuto motivazionale, utile a consentire il controllo del ragionamento che ha indotto il giudice ad adottare la sua decisione. In specie, si assume che la CTR ha "sbrigativamente liquidato la delicata questione e non ha tenuto in conto alcuno gli elementi di prova ... al fine ....di escludere la sussistenza di una autonoma organizzazione".

Il motivo è manifestamente infondato, tanto che lo si voglia qualificare come fondato su vizio di violazione di legge quanto che lo si voglia qualificare come fondato su vizio di difetto di esame su un fatto.

La stessa parte ricorrente riconosce infatti che il giudice ha motivato (se pure sbrigativamente) il proprio convincimento, siccome risulta peraltro anche dal riepilogo delle ragioni della decisione che è stato formulato dianzi.

Del resto, alla luce del principio enunciato a riguardo dell’esame del motivo che precede, non può di certo considerarsi decisivo il fatto riguardante l’esistenza di una autonoma organizzazione dell’attività di lavoro autonomo, una volta che si sia stabilito che la peculiare forma giuridica associativa di esercizio dell’attività medesima costituisce autosufficiente presupposto di imposta, senza rilevanza del requisito dell’autonoma organizzazione, prospettabile invece nell’ottica del presupposto di imposta correlato all’esercizio in forma individuale.

Non resta che concludere nel senso che il ricorso è da respingersi integralmente. Le spese di lite possono restare compensate tra le parti, alla luce della recente soluzione della questione giuridica sottesa alla controversia.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio.