Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 27 aprile 2018

Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014.

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

b) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

c) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l'Agenzia delle entrate introduce, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015;

i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;

l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all'applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi;

m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, può correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;

n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

 

Art. 2

Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015

 

1. In conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente). - 1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonché dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.

2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalità di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le seguenti funzionalità in cooperazione applicativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:

a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;

b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;

c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante può modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente può modificare la percentuale di sostenimento della spesa;

d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;

e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonché delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.

4. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:

a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalità di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo;

b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

 

Art. 5-ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto nonché dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016.

 

Art. 5-quater (Disponibilità all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), secondo le modalità di cui all'Allegato B.

2. Per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato B.

 

Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie). - 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:

a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;

b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;

c) all'art. 5-ter del presente decreto.

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS.

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall'Allegato A del presente decreto.

4. Le funzionalità del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»

 

Art. 3

Modalità tecniche per la messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate

 

1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015, è sostituito dall'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 4

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

 

1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»;

c) all'art. 3, è inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»;

d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

 

Allegato B

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI DA RENDERE DISPONIBILI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEL SISTEMA TS

 

(Testo dell’allegato)

 

Allegato C

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE LA FUNZIONE DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N. 175 E ALL’ART. 5-QUINQUIES DEL DECRETO 31 LUGLIO 2015

 

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilità 2016: "Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.".

I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti della Ragioneria Generale dello Stato 31/7/2015, 2/8/2016 e 16/9/2016 (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).

La funzione on-line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.

In virtù dell’art. 5-quinquies del decreto del 31 luglio 2015, il cittadino/assistito ha la possibilità di:

- consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell’ambito della funzione Compilazione agevolata dell’applicazione on-line del 730 Precompilato dell’Agenzia delle entrate;

- segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all’erogatore che valuta la correttezza del dato inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa;

- consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione agevolata dell’applicazione on-line 730-precompilato dell’Agenzia delle entrate per sé e per i soggetti a carico.

Di seguito sono descritte:

1. le funzioni a disposizione del cittadino;

2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it.

 

2. FUNZIONALITÀ WEB DI CONSULTAZIONE

 

2.1 MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

L’assistito/cittadino può accedere al sistema TS, tramite l’utilizzo:

- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;

- delle credenziali SPID.

In caso di inattività prolungata la sessione di autenticazione verrà chiusa automaticamente dal sistema e sarà quindi necessario autenticarsi nuovamente.

 

2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

Il cittadino, attraverso l’applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:

1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all’Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca è possibile l’estrazione dei dati in formato pdf o Excel, con l’indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso;

2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell’ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all’art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualità di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 precompilato on-line dell’Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa "autocertificati" dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.

 

2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI

 

2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

L’assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:

- in un determinato anno di spesa;

- filtrati per tipologia di voce di spesa;

- filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie.

La scelta può prevedere uno o più filtri contemporaneamente.

Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito può prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:

- Farmacie;

- Strutture specialistiche;

- Medici e Odontoiatri;

- Parafarmacie;

- Ottici;

- Vendite al dettaglio di medicinali veterinari;

- Professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari).

I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali:

- le date di emissione e di pagamento;

- l’importo in euro;

- i dati dell’erogatore (tipologia e descrizione);

- la presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull’importo finale del documento originario.

Per ogni documento il cittadino può visualizzare:

- il numero documento;

- Partita IVA erogatore;

- le voci di spesa con:

 - Tipo di spesa;

 - Importo in euro.

Il campo "Note" segnala al cittadino l’eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all’Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

 

2.3.2 GRAFICI

Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.

 

2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI

I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, può essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito può visualizzare tale storicizzazione.

La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:

- Data di pagamento;

- Importo;

- Tipologia di spesa;

- Codice fiscale cittadino.

Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l’inserimento logico di un nuovo documento. Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.

 

2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI

Il cittadino/assistito ha la possibilità di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.

Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino può selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all’ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:

- Data emissione;

- Importo complessivo documento;

- Numero documento;

- Tipologia voce di spesa;

- Importo voce di spesa.

Nell’elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l’avvenuta segnalazione.

Il cittadino può prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle già evidenziate.

 

2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Il cittadino può accedere all’elenco dei documenti di spesa immessi nell’ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all’art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino può prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo relativo al rigo E1 della dichiarazione, a valle dell’utilizzo della Compilazione agevolata da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell’elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria "autocertificati" dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.

Il cittadino può prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell’ambito della Compilazione agevolata del 730 Pre-compilato dell’agenzia delle entrate, in qualità di contribuente dichiarante.

 

3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL’INVIANTE

Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.

A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l’erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l’intermediario delegato all’invio.

Le modalità con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:

- via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l’elenco dei pagamenti segnalati recanti l’indicazione dell’incongruenza. In particolare, la PEC conterrà il link all’area riservata del Sistema TS dove recuperare (accedendo tramite le credenziali del Sistema TS) i dati concernenti la segnalazione;

- con un web service per l’acquisizione da parte dell’erogatore/inviante del file con l’elenco delle segnalazioni recanti l’indicazione dell’incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nell’area dedicata al "730 - spese sanitarie" - documenti e specifiche tecniche.

Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato è da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l’operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potrà lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza.

A fronte del re-invio dell’inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell’elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all’attività dell’erogatore/intermediario.

Il cittadino può segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformità. La successiva segnalazione farà partire nuovamente l’iter della segnalazione all’inviante.

Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:

- dati relativi all’invio:

- numero protocollo invio;

- data invio;

- dati relativi al documento di spesa:

 - dati identificativi del documento di spesa;

 - data emissione;

 - data pagamento;

 - numero documento;

 - codice fiscale del soggetto beneficiario (documento non riferibile al soggetto);

- dati economici delle voci di spesa:

 - tipologia voce di spesa;

 - importo voce di spesa.

 

4. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;

2. Data e ora dell’accesso;

3. Indirizzo IP chiamante;

4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio).

I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

5. la verifica della liceità del trattamento dei dati;

6. le caratteristiche di integrità e inalterabilità;

7. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;

8. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l’accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.

I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate.

 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

Per le finalità di cui all’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l’anno corrente).

In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l’anno in corso e per i cinque anni precedenti.

In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell’anno in corso (es. 2018) e le due annualità disponibili (es. 2017 e 2016).

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 maggio 2018, n. 110.