Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 ottobre 2017, n. 23178

Sanzione disciplinare - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - Prestazioni accessorie rispetto alla principale, in tempi che eccedono l'orario di lavoro - Assenza dal servizio per permessi sindacali - Esigibilità della prestazione da parte del datore di lavoro - Violazione dell’obbligo di diligenza - Non sussiste

Fatti di causa

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 2/5/2013, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare irrogata da T. s.p.a. nei confronti di C.G. e G.B. pari a due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Nel proprio iter argomentativo la Corte distrettuale osservava preliminarmente in fatto, che in data 15/9/2004 la società aveva comunicato via sms sul cellulare di servizio, ai dipendenti, che erano in distribuzione presso l'Impianto del Deposito Locomotive le circolari di servizio relative ai fascicoli di linea in loro possesso; che con telefax del 17/9/2004 i lavoratori  avevano comunicato che invece di espletare il proprio turno di servizio (per il G. la condotta del treno da Firenze SMN a Bologna Centrale delle ore 21,14 nel giorno 20 settembre), si sarebbero recati presso l'impianto per provvedere al ritiro delle circolari, così facendo, nonostante il giorno 20/9/2004 alle ore 8,15 il responsabile dell'Impianto avesse confermato al G. via fax il suo servizio di turno.

Deduceva, quindi, che pur avendo il personale di condotta l'obbligo di conoscere le circolari relative alla linea che ricorre, e pur imponendo la regolamentazione ferroviaria al macchinista di essere aggiornato e di disporre delle circolari concernenti i documenti orario della linea di interesse, l'art. 2104 c.c. richiede al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e tali obblighi di diligenza comprendono non solo l'esecuzione della prestazione lavorativa ma anche l'adempimento dei doveri comunque riconducibili al rapporto di lavoro ed all'inserimento del dipendente nella struttura organizzativa dell'impresa.

Argomentava pertanto che i lavoratori, anche in esecuzione degli obblighi di correttezza e buona fede, ben avrebbero potuto prendere visione delle circolari prima dell'inizio del servizio, avendo ricevuto la relativa comunicazione sin dal 15/9/2004.

Né rilievo significativo poteva rivestire la circostanza della assenza dal servizio, quanto al G., dal 15 al 20 settembre 2004, giacchè il lavoratore, nei giorni 15 e 16 in cui aveva fruito di permessi sindacali, avrebbe potuto prendere visione delle circolari in oggetto.

Nell'ottica descritta il comportamento assunto dai dipendenti, pur volto a rimarcare una lacuna organizzativa della parte datoriale che non aveva consentito di prendere visione delle circolari durante l'orario di lavoro, era stato ritenuto posto in essere in violazione dell'obbligo di diligenza, giacché le carenze ascritte all'assetto organizzativo predisposto dalla parte datoriale, avrebbero potuto essere rilevate mediante l'attivazione di uno specifico contenzioso.

Da ultimo la Corte di merito accertava il rapporto di proporzionalità fra sanzione e mancanza ascritta ai dipendenti, tenuto conto altresì dei dettémi di cui all'art. 55 lett. H c.c.n.l. di settore, che prevedeva la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni per le ipotesi di negligenze del lavoratore, o inosservanza di leggi, regolamenti ovvero obblighi di servizio che abbiano causato pregiudizio al servizio, tenuto conto della natura pubblica dello stesso.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione C.G. sostenuto da sei motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Trenitalia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Ragioni delle decisioni

 

1. Con sei motivi il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 1175, 1375 c.c. (primo motivo); violazione degli artt. 7 c.2, 14, 23, 24, 30 L. 300/1970, 115 c.p.c. (secondo motivo); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (terzo e quinto motivo); violazione degli artt. 18 comma 1 lett. I, 36 c.2 lett. a d.Igs. n. 81/2008, dell'art. 1362 c.c. in relazione alla Disposizione del Direttore Divisione Infrastruttura FS. s.p.a. n.7/2000 (quarto motivo); nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. (quinto motivo); violazione dell'art. 2106 c.c., 115 c.p.c. e 55 lett. H) c.c.n.l. settore del 16/4/2003 (sesto motivo).

In sintesi, si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto violato l'obbligo di diligenza delineato dall'art. 2104 c.c., benché fosse fondata la doglianza dei lavoratori relativa alla circostanza che la lettura delle circolari di servizio fosse stata predisposta dalla società al di fuori dell'orario di lavoro.

Si deduce che tale imposizione si sarebbe tradotta in violazione delle norme dello statuto dei lavoratori che definiscono la libertà dell'esercizio della attività sindacale che non consente alla parte datoriale, di pretendere che il lavoratore impegni il tempo di cui usufruisce in relazione ad attività sindacale, per l'espletamento di attività di lavoro.

Si rimarca che le disposizioni di cui alla legge n. 81/2008 stabiliscono che è preciso dovere del datore di lavoro di garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza facendosi carico di tutti gli oneri di comunicazione correlati.

Si lamenta poi che nello specifico nessuna eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sia stata mai sollevata dai lavoratori, e che la Corte abbia ritenuto comunque la sanzione proporzionata alla mancanza contestata.

2. Il ricorso è fondato entro i termini che si vanno ad esporre.

Occorre premettere che elemento fondante delle questioni sollevate dal ricorrente e sottoposte allo scrutinio della Corte, consiste nella esigibilità da parte del datore di lavoro, di prestazioni, pur accessorie rispetto alla principale, in tempi che eccedono l'orario di lavoro.

E' dato incontroverso, al riguardo, che l'attività di lettura delle circolari aziendali attenga alla regolare esecuzione del sevizio ed ai criteri di sicurezza cui deve essere ispirato. E' dato incontroverso, altresì, che, nello specifico, l'adempimento di tale obbligazione sia stato richiesto dalla società al di fuori dell'orario di lavoro, essendo stata pretesa la relativa prestazione, in periodo in cui il ricorrente era assente dal servizio (dal 15 al 19 settembre 2004) e nel corso del quale doveva usufruire anche di due giorni di permesso sindacale.

3. Orbene, posto che il dovere di diligenza del prestatore di lavoro, e di cui all'art. 2104 c.c., trova il proprio centro e il proprio essenziale limite nella prestazione contrattualmente dovuta - la natura di questa e l'interesse dell'impresa potendo farvi considerare compresi anche i comportamenti accessori e strumentali al suo più esatto e proficuo inserimento nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa - (vedi in motivazione, Cass. 2/2/2016 n:1978), opina la Corte che al lavoratore non possa essere richiesto un grado di diligenza tale da eccedere i limiti ordinari e connaturati alla prestazione dovuta, delineati dall'orario di lavoro, come definito dall'art. 1 comma 2 letta) legge n. 66/2003 secondo cui è tale "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Nello specifico, la richiesta della prestazione attinente all'aggiornamento nella lettura delle circolari, funzionale, per quanto sinora detto, alla regolare esecuzione del servizio ed in condizioni di sicurezza, è stata formulata in periodo in cui il ricorrente era assente dal lavoro - decorrendo il servizio di condotta cui era stato assegnato, dal 20 settembre 2004, ed essendogli pervenuta la richiesta di consultazione delle circolari il 15 del mese - per di più, anche per fruizione di permessi sindacali.

4. In relazione a tale ultimo aspetto, la Corte distrettuale ha argomentato che nessuna lesione del diritto sarebbe scaturita dalla lettura del materiale in concomitanza con lo svolgimento dell'attività sindacale, giacche i lavoratori "ben avrebbero potuto prendere visione delle circolari in oggetto, secondo principi di correttezza e buona fede, essendo le sedi sindacali ubicate nello stesso impianto ove si ritirano le circolari".

Tali affermazioni non appaiono coerenti coi principi che disciplinano l'esercizio della attività sindacale, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui i permessi sindacali di cui all'art. 30 legge n. 300 del 1970 costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l'effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa. La parte datoriale, peraltro, anche se può esercitare un controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali, tuttavia, non può limitare l'attività sindacale e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e autonomia, i propri compiti (argomenta da Cass.1/8/2003 n. 11759). Anche nel caso in cui sia fissato un "monte ore" per l'esercizio di tale diritto sindacale, è stato affermato che il lavoratore può far uso dei permessi per un periodo prolungato ed ininterrotto, senza neppure essere tenuto a far sì che la propria, benché limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua utilità nell'ambito del rapporto contrattuale (vedi Cass. 14/1/2003 n. 454).

Corollario di quanto sinora detto è che, indubbiamente, la pretesa della società, di conseguire l'esecuzione di una prestazione di lavoro accessoria rispetto a quella principale oggetto della prestazione, nel corso di un periodo in cui il dipendente fruisca di un permesso sindacale, confligge con i principi di pienezza, libertà ed autonomia che informano l'esercizio del diritto medesimo; onde la relativa prestazione, in quanto eccedente i limiti della ordinaria diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, non può costituire fonte di responsabilità disciplinare per il lavoratore.

Può dunque affermarsi che, nello specifico, l'azienda sia venuta meno all'esercizio del potere organizzativo ad essa ascritto, non avendo consentito al proprio dipendente l'espletamento della attività di aggiornamento nella lettura delle circolari, coessenziali allo svolgimento in condizioni di sicurezza del servizio pubblico svolto, nel contesto dell'orario normale  di lavoro, né dell'orario straordinario; tanto, in violazione dei principi generali che informano l'esercizio del potere organizzativo che fa capo alla parte datoriale e dei dettami di ali all'art. 18 comma 1, 36 e 37 d.Igs. n. 81/2008, precitato giuridico di tali principi, dai quali discende per il datore di lavoro l'obbligo di adempiere ai doveri di informazione, formazione e addestramento del personale, anche attinenti alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto, con la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello designata in dispositivo la quale procederà alla rinnovata valutazione della fattispecie, alla luce dei principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.