Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 08 settembre 2017, n. 36

Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45

 

Art. 1

Principi generali in materia di partecipazione delle popolazioni nell'attività di ricostruzione pubblica e privati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

1. Alle popolazioni dei comuni interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e alle loro associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate alla ricostruzione secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza.

2. Le attività delle ricostruzione sono realizzate attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti attraverso modalità di ascolto e consultazione dei soggetti indicati al comma 1.

 

Art. 2

Partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni

 

1. I Comitati istituzionali disciplinano con apposito provvedimento, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le modalità di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito delle scelte strategiche di competenza dei Presidenti relative a:

a) superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

b) interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni;

c) funzioni delegate ai Presidenti delle Regioni in relazioni alle quali sia prevista la partecipazione delle popolazioni interessate.

2. Il Presidente di Regione - Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al comma 1, allorquando il Comitato istituzionale non vi abbia provveduto nel termine ivi previsto. Il Presidente di Regione - Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al precedente periodo entro il termine quarantacinque giorni dall'inutile decorso del termine previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nell'adottare il provvedimento di cui ai commi precedenti, i Comitati istituzionali e il Presidente di Regione - Vicecommissario:

a) garantiscono il confronto con la popolazione secondo criteri di rappresentatività e tenendo conto della specificità degli interessi coinvolti in relazione alle scelte strategiche da adottare;

b) prevedono modalità di partecipazione della popolazione idonee, comunque, ad assicurare la massima celerità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

c) valorizzano il coinvolgimento dei cittadini anche mediante libere forme associative o organismi di partecipazione popolare comunque denominati rappresentativi della popolazione e degli interessi coinvolti nelle scelte strategiche da adottare.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Commissario straordinario di Governo e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

 

Art. 3

Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale

 

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 189 del 2016 successive modifiche e integrazioni.

2. Nella predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, i comuni assicurano l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizione del presente articolo.

3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare proposte per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi e per le misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale entro il termine di quarantacinque giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le proposte di cui al comma 3 sono inviate esclusivamente mediante modalità telematiche, fatte salve le diverse modalità di consultazione previste negli Statuti dei Comuni interessati.

5. I Comuni assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle proposte di cui al comma 3 nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto dei principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, e della necessità di garantire la massima celerità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, indicandone le motivazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto di tale proposte nei provvedimenti adottati.

6. I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 della presente ordinanza. Tali strumenti sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti indicati nel precedente comma 3 possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni. Il comune, entro due giorni dall'invio al Commissario straordinario della documentazione di cui ai precedenti periodi, provvede a dare notizia dell'avvenuta trasmissione mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio.

 

Art. 4

Partecipazione delle popolazioni dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alle attività della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni

 

1. E' assicurata la partecipazione e il coinvolgimento delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alle attività della conferenza permanente e delle conferenze regionali nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente articolo.

2. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza.

3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi possono formulare osservazioni sul programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016 entro un termine congruo e comunque non oltre sette giorni dalla data della riunione di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

4. La conferenza permanente assicura il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni di cui ai commi 2 e 3 del presenta articolo e delle opposizioni trasmesse dai comuni ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

5. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni alle conferenze regionali:

a) in relazione alle questioni oggetto dei pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle ordinanze commissariali;

b) in relazione alle questioni oggetto del parere obbligatorio previsto per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, per il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

6. Le osservazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro un termine congruo e comunque non oltre 7 giorni dalla data della riunione di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, fatto salvo quanto diversamente previsto da altre ordinanze commissariali.

7. Le conferenze regionali assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni di cui al comma 5, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

 

Art. 5

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

 

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.

3-ter. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano altresì agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un'associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.»;

 

Art. 6

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

 

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «4. In nessun caso, può essere autorizzata la delocalizzazione di attività, già attuata nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente ordinanza e che abbia già beneficiato, in tutto o in parte, dei relativi contributi.

5. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono, comunque, revocati qualora i lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile non siano ultimati, ad eccezione degli edifici ricompresi in aree perimetrate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017, entro la data del 31 dicembre 2018.

6. Le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza sono rimosse a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile. Le spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di euro 40 al mq secondo la procedura di cui al successivo art. 9. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, ferme le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione - Vicecommissario competente, dopo aver fatto constatare l'inadempimento ed assegnato un termine massimo di quindici giorni per ottemperare a detto obbligo, procede alla rimozione in via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.».

2. All'art. 2, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, l'espressione «Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%» si interpreta nel senso che la possibilità di effettuare la delocalizzazione in un edificio equivalente è ammessa esclusivamente con riguardo all'ipotesi dell'affitto di altro edificio come disciplinata dal medesimo comma 1.

3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi del presente comma si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2 possono procedere anche le confederazioni o le associazioni nazionali di lavoratori o di datori di lavoro, i cui uffici o sedi alla data degli  eventi sismici di cui all'art. 1 erano ubicati in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati gravemente danneggiati o distrutti ovvero in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza 4 del 17 novembre 2016.».

4. All'art. 4 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di indisponibilità, documentata attraverso apposita denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza, dei libri, dei registri o dei documenti di cui al precedente periodo, in quanto custoditi, così come indicato in Anagrafe tributaria, all'interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi simici, l'individuazione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate può essere effettuata sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione ovvero di apposito sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente in presenza dell'interessato.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In tutte le ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto ovvero al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui l'attività produttiva sarà delocalizzata in quanto inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi con il medesimo.».

5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta di delocalizzazione è presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di inagibilità»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate dopo la data del 30 maggio 2017 e prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017».

6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente:

«1-bis. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario, che documenti l'intervenuta delocalizzazione dell'attività e la stipula di apposito contratto di locazione di durata almeno pari al tempo occorrente per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio preesistente, può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. In caso di delocalizzazione in edificio equivalente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, il contributo di euro 350 al mq viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività, qualora detto edificio abbia una superficie inferiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata; avendo riguardo alla superficie dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata, qualora l'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività abbia una superficie superiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto. Il contributo di cui al presente comma viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In ogni caso, il contributo di cui al presente comma non può eccedere l'importo complessivo dei rimborsi mensili previsti dal comma 1 parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Oltre al contributo previsto dai precedenti commi, è dovuto, nei casi e nei limiti previsti dal precedente art. 1, comma 6, il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, installate a norma della presente ordinanza.».

7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, di cui all'art. 8, comma 5-bis, viene effettuato in concomitanza all'erogazione del saldo del contributo previsto dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.»;

b) al comma 3-bis dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime modalità di cui al precedente periodo si osservano anche con riguardo all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, comma 1-bis.».

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «5. Per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi prevista dalla presente ordinanza per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo dei contributi disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato».

 

Art. 7

Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017

 

1. All'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività.

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad h) del precedente comma 4 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5.

7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4:

a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'art. 8 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;

b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9, 10 e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017. Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 6 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma 4 sono equiparate a quelle indicate nella lettera e) del paragrafo 1 del medesimo art. 6.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017, l'art. 6 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017.

 

Art. 8

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

 

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2, le parole «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente «Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.».

2. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato» sono soppresse;

b) alla lettera d), sono aggiunte in fine le parole: «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato.».

3. All'Allegato 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «n. 651/2014» di cui al punto 1 sono inserite le seguenti «e dall'art. 1 della presente ordinanza;»;

b) le parole «essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;» di cui alla lettera a) del punto 2 sono sostituite dalle seguenti «essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;».

 

Art. 9

Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

 

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Presidente di Regione - Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.

5. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, la stazione appaltante provvede ad informare tempestivamente il competente ufficio speciale per la ricostruzione, trasmettendo la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 30 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro tre giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, provvede ad inviare la stessa al Commissario straordinario del governo che ne cura la trasmissione alla Struttura di Missione di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i controlli e gli adempimenti di competenza.

6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie».

2. L'art. 4 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 è integralmente sostituito dal seguente: «1. Con riguardo agli edifici pubblici di  proprietà statale inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 2,della presente ordinanza, entro novanta giorni dall'approvazione degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la ricostruzione procede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti ed alla trasmissione degli stessi al Commissario straordinario del Governo per la loro approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al Commissario straordinario, il quale, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilità dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonché della sua congruità economica.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il Commissario straordinario provvede:

a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;

c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

4. Resta ferma l'applicazione agli interventi disciplinati dal presente articolo delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.».

 

Art. 10

Modifiche all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

 

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2, è integralmente sostituita dalla seguente «in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017;»;

b) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole «alla presente ordinanza» sono inserite le seguenti «e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»;

c) la lettera a) del comma 3 è integralmente sostituita dalla seguente «in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017;»;

d) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole «alla presente ordinanza» sono inserite le seguenti «e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;».

 

Art. 11

Modifiche all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017

 

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede:

a) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalità di cui alla lettere b) del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).».

 

Art. 12

Attuazione delle previsioni di cui all'art. 18-decies del decreto-legge n. 8 del 2017

 

1. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, deve essere effettuata in conformità alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016 e, nei limiti di compatibilità e salvo quanto previsto nella presente disposizione, nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, non è richiesta la dichiarazione di inagibilità dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, né la sua classificazione come non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 22 dell'ordinanza commissariale 7 aprile 2017 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione civile o da altre autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale 23 maggio 2017, n. 25, in conformità allo strumento urbanistico vigente od in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Il piano attuativo di cui al precedente comma 3 può riguardare anche aree di proprietà del comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti.

5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale determinato ai sensi dell'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area, nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà e comunque fino al 30% ed alla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione della macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19. Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vice-commissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal comune interessato. (1)

6. Nei casi previsti dal comma 5, il comune ovvero, previa intesa, l'ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell'area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti gli interventi da realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del governo per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14.

6-bis. Il compenso per la realizzazione del piano attuativo di cui comma 3 è calcolato secondo le modalità indicate all'art. 10 dell'ordinanza n. 39/2017. (2)

6-ter. Per la redazione del progetto di cui al comma 6, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal comune e calcolata sull'importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vice-commissario. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati all'art. 4, comma 9, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 56/2018. (2)

7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui al comma 6, il Commissario straordinario procede alla verifica della fattibilità e della congruità economica dell'intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede:

a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;

c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.

9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e semprechè sussistano i presupposti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 189 del 2016, la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, è condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dalle ordinanze commissariali e dai sopra menzionati decreti-legge.

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(1) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95.

(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 6 della presente ordinanza, si provvede:

a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per il rimborso delle spese di rimozione delle strutture provvisorie con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 8 della presente ordinanza, si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

 

Art. 14

Entrata in vigore ed efficacia

 

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 settembre 2017, n. 227, Suppl. Ord. n. 47.