Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Circolare 06 giugno 2017, n. 6

Regolamento (CE) n. 1072/2009. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie certificate conformi. Aggiornamento procedure amministrative.

 

Premesse

 

La presente circolare ha lo scopo di aggiornare le indicazioni contenute nella circolare n. 1/2011 D.G. T.S.I. del 25 novembre 2011 e nella circolare n. 3/2012 D.G. T.S.I. del 28 maggio 2012, riguardanti la materia in oggetto, modificando le stesse sulla base delle esperienze maturate e del superamento già intercorso della fase transitoria connessa con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, con particolare riferimento all’istituzione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).

Le suddette circolari conservano, comunque, la loro validità per tutto quanto non ridefinito con la presente circolare sulla materia.

Come noto, per effettuare i trasporti internazionali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009 è necessario il possesso della licenza comunitaria.

Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere presente a bordo dei veicoli che svolgono i trasporti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009 e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità di controllo.

 

1. La Licenza Comunitaria

 

1.1 Presentazione della domanda per l’ottenimento della licenza comunitaria

La domanda per l’ottenimento della licenza comunitaria va redatta secondo il nuovo modello (allegato 1) disponibile anche in formato editabile sul sito istituzionale www.mit.gov.it con facoltà di firmare la stessa digitalmente.

La domanda va sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata, e compilata in ogni sua parte.

Unitamente alla domanda, ai fini della verifica antimafia, l’impresa deve presentare, debitamente compilati in ogni parte, gli allegati 1 e 2 alla circolare n. 1/2015 D.G. T.S.I. del 10 marzo 2015, conformemente a quanto previsto da quest’ultima, così come da ultimo modificati. Sul sito istituzionale sopra indicato sono ora disponibili i predetti allegati in formato editabile, con possibilità anche in questo caso di apporvi la firma digitale.

La presentazione della domanda per il rilascio della licenza può avvenire, a scelta dell’utente:

- tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, all’indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;

- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità - Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;

- direttamente allo sportello della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 4, all’indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00), ovvero presso la Segreteria della stessa Direzione, dal lunedì al venerdì, in orario d’ufficio, comunque nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8.8.1991, n. 264, e successive modificazioni (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

Si evidenzia che in caso di presentazione della domanda di rinnovo della licenza comunitaria senza che sia stato allegato l’originale della licenza comunitaria di cui si chiede il rinnovo stesso, il rilascio della nuova licenza non potrà comunque essere mai effettuato prima della scadenza della licenza da rinnovare.

Per consentire una più efficace organizzazione dell’attività di rilascio della licenza comunitaria, si raccomanda alle imprese interessate al rinnovo di presentare la relativa domanda con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza di quella in loro possesso, in maniera tale da non rischiare soluzioni di continuità della propria attività di trasporto in ambito europeo, anche considerando la necessità di richiedere le relative copie certificate conformi presso l’Ufficio MC o Sezione competente per territorio.

Tale anticipo, comunque, non deve superare il periodo di 60 giorni precedenti la data di scadenza della licenza da rinnovare.

Si pone all’attenzione dei soggetti richiedenti e dei loro delegati il fatto che alla domanda di richiesta della licenza comunitaria devono essere allegati i soli documenti indicati sul nuovo modello di cui all’allegato 1; qualsiasi ulteriore informazione attestata da altro documento (certificati, visure camerali ecc.), ove necessaria ai fini del rilascio, verrà acquisita direttamente dall’Ufficio competente.

 

1.2. Istruttoria della domanda

Per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa deve risultare iscritta con lo status di "attiva" al REN (nonché con lo status di "definitiva" all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74).

Inoltre, il gestore dei trasporti dell’impresa interessata deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

In ogni caso, il rilascio della licenza comunitaria presuppone che l’impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate, rientrante nell’ambito di applicazione della licenza comunitaria.

Sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta, in caso di domanda per il primo rilascio, o nel caso, fra l’altro, di modifica della ragione sociale o denominazione, la Divisione 4 provvederà alla richiesta di comunicazione antimafia, per via telematica, attraverso la B.D.N.A. del Ministero dell’Interno.

Nel caso in cui la risposta pervenga dalla suddetta Banca dati entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell’interrogazione e venga comunicata una chiusura con "esito negativo" della verifica, l’Ufficio competente provvederà, nel più breve tempo possibile, al rilascio del documento richiesto.

Qualora, invece, la risposta alla richiesta formulata in via informatica non pervenga entro trenta giorni, l’Ufficio competente procederà, comunque, dopo tale termine, al rilascio, sebbene in via provvisoria, della licenza comunitaria, sulla scorta delle dichiarazioni di assenza di misure ostative rese sotto responsabilità, anche penale, dai soggetti sottoscriventi, in attesa degli esiti della verifica avviata.

Nel caso in cui, successivamente al rilascio, dovesse pervenire una risposta di chiusura dell’interrogazione con "esito positivo", oppure si abbia notizia dell’emanazione, a carico dell’impresa interessata, di una comunicazione o di una informazione interdirti va, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), si provvederà, fra l’altro, al ritiro della licenza comunitaria già rilasciata.

 

1.3. Rilascio della licenza comunitaria

Il documento viene rilasciato in un unico originale, che dovrà essere conservato dall’impresa presso la propria sede ed utilizzato al fine di ottenere le necessarie copie certificate conformi secondo le modalità indicate al successivo punto 2.

La durata della licenza comunitaria resta fissata in cinque anni sulla base del Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità dell’11.11.2011.

La licenza comunitaria non è cedibile e ne dovrà essere richiesta la sostituzione ogniqualvolta cambi anche uno solo degli elementi identificativi dell’impresa (denominazione sociale, indirizzo...).

La stessa dovrà essere restituita all'Ufficio che l’ha emessa, nel caso di cessazione dell’attività o contestualmente alla richiesta di rinnovo o di sostituzione della medesima.

 

1.4. RITIRO DELLA LICENZA COMUNITARIA

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009, l’Autorità che ha rilasciato la licenza comunitaria ne dispone il ritiro qualora l’impresa interessata non soddisfi più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio stesso o abbia fornito delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza stessa.

Il medesimo effetto si produce qualora le dichiarazioni contenute negli allegati necessari ai fini della verifica antimafia non siano veritiere o, come già indicato, qualora quest’ultima abbia dato esito "positivo" in data successiva a quella del rilascio della licenza oppure sia intervenuta una comunicazione od una informazione interdittiva.

In caso di ritiro dell’autorizzazione per l’esercizio della professione ed eliminazione dal REN di un’impresa titolare di licenza comunitaria in corso di validità, l’Ufficio MC competente (nonché le altre autorità competenti in materia di autorizzazione per l’esercizio della professione) dovrà informarne la Divisione 4 di questa Direzione generale, al fine di consentire alla stessa di procedere al ritiro ed alla richiesta di restituzione della licenza in questione, fermo rimanendo che è necessario ritirare anche le relative copie certificate conformi da parte delle autorità che hanno provveduto al loro rilascio.

 

2. La Copia Certificata Conforme della Licenza Comunitaria

 

2.1 Presentazione della domanda per l’ottenimento della copia certificata conforme della licenza comunitaria

Ottenuta la licenza comunitaria sulla base della procedura indicata al punto 1 della presente circolare, l’impresa interessata dovrà richiedere, all’Ufficio MC competente per territorio o agli Uffici a ciò deputati, le relative copie certificate conformi in relazione e fino al numero complessivo di veicoli legittimamente in disponibilità a diverso titolo utilizzati per il trasporto internazionale (proprietà, leasing, noleggio...) aventi massa massima a carico ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate utilizzando il nuovo modello di domanda (allegato 2), disponibile sul sito istituzionale www.mit.gov.it.. anche in formato editabile, con facoltà di sottoscrizione con firma digitale.

Per le imprese aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia l’Ufficio di riferimento per la presentazione delle domande continua ad essere il Centro Prove Autoveicoli di Verona - Sezione distaccata di Codroipo (UD), via Beano.

La domanda per l’ottenimento delle copie certificate conformi della licenza comunitaria deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata e compilata in ogni sua parte.

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento sul c/c postale n. 9001, nel caso il rilascio sia assicurato dagli Uffici MC del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale o loro Sezioni, mentre negli altri casi va verificato localmente il numero di conto corrente di riferimento, il cui importo va commisurato al numero delle copie conformi richieste nella misura attuale di € 10,20 per ciascuna di esse, ai sensi del punto n. 2) della tabella sulle tariffe per le operazioni di motorizzazione civile, allegata alla citata legge n. 870/86, nonché l’attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, il cui importo, attualmente € 16,00, per l’imposta di bollo sulla domanda e l’attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, il cui importo va commisurato al numero delle copie conformi richieste nella misura attuale di € 16,00 per ciascuna di esse. Tali ultimi due versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente.

Anche riguardo l’imposta di bollo, va verificato preliminarmente il numero di conto corrente da indicare per le richieste effettuate a Uffici in Regioni o Province autonome come sopra detto.

Nel caso in cui la richiesta di copia certificata conforme riguardi un veicolo preso in locazione senza conducente, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia, debbono essere seguite le procedure indicate al punto n. 2 della menzionata circolare n. 3/2012., anche al fine di rapportare la durata della copia rilasciata a quella di scadenza del contratto di locazione stesso, sempre comunque entro e non oltre la durata della licenza originale.

 

2.2 Istruttoria della domanda

L’Ufficio rilascerà all’impresa istante una o più copie certificate conformi della licenza, dopo aver verificato all’atto della procedura di rilascio:

- l’effettiva titolarità della licenza comunitaria indicata nella relativa domanda; il numero delle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciabili in base al numero di veicoli idonei al trasporto internazionale di merci, presenti nel sistema informatico o, comunque, regolarmente in disponibilità e al numero di copie conformi eventualmente già rilasciate.

L’Ufficio potrà rilasciare all’impresa un numero di copie certificate superiore a quello del numero dei veicoli in disponibilità dell’impresa risultante dal sistema solo nel caso in cui nella domanda siano stati indicati veicoli presi in locazione senza conducente, seguendo le istruzioni già dettate per tali casi.

 

2.3. Rilascio della copia certificata conforme della licenza comunitaria

Il rilascio della copia o delle copie certificate conformi della licenza comunitaria può avvenire solo con modalità telematiche.

L’Ufficio, qualora non riscontri incongruenze tra i dati dichiarati nella domanda e quelli presenti nel sistema informatico, rilascerà la copia o le copie certificate conformi della licenza comunitaria con la medesima data di scadenza della licenza comunitaria, fatto salvo quanto precisato al punto 2.1.

La richiesta di copia certificata conforme potrebbe riguardare un veicolo preso in locazione senza conducente, in disponibilità dell’impresa locatrice autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore sulla base di un contratto di leasing finanziario. Tenuto conto, infatti, dell’evoluzione della struttura economica del mercato, previa riflessione attenta, è da ritenere che la funzione e sostanza della locazione finanziaria in confronto con l’istituto della compravendita consenta il rilascio delle copie conformi anche per la fattispecie di legittimo utilizzo in locazione senza conducente di veicolo che sia stato alla base acquisito in locazione finanziaria dal locatore.

In tal caso, comunque, l’esistenza del contratto di locazione senza conducente fa presumere che tale contratto sia stato posto regolarmente in essere dal locatario (e dichiarato quindi nella domanda di copia conforme sotto la propria responsabilità) nonostante il locatore abbia acquisito in leasing il veicolo. In altre parole, si presuppone che la cessione del veicolo in locazione senza conducente sia stata consentita a monte dal soggetto concedente il veicolo con contratto di leasing, in capo al quale permane il diritto di proprietà, con clausola inclusa nello stesso contratto di leasing o successivamente. Pertanto, l’Ufficio competente al rilascio delle copie certificate conformi non dovrà normalmente richiedere alcuna forma di ulteriore nulla osta che provenga dalla società di leasing finanziario o la produzione di copia del contratto, stante l’indicazione degli estremi della registrazione.

Si sottolinea, inoltre, che nel caso le copie certificate conformi vengano richieste per veicoli immatricolati con riferimento ad una sede secondaria dell’impresa intestataria della licenza comunitaria di riferimento, nello spazio "Osservazioni particolari" della copia certificata conforme vengono annotati i dati relativi alla sede secondaria che sono quelli presenti anche nella carta di circolazione del veicolo.

 

2.4 Obbligo di restituzione

Nel caso il parco in disponibilità dell’impresa si riduca ad una consistenza inferiore rispetto al numero di copie conformi in possesso dell’impresa in questione, le copie in eccesso dovranno essere restituite all’Ufficio che risulta competente per i rilasci al momento della restituzione.

Nel caso di cessazione dell’attività o di ritiro della licenza comunitaria, tutte le copie in questione dovranno, parimenti, essere restituite al precitato Ufficio.

 

Allegato 1

Domanda per la licenza comunitaria per trasporto su strada di merci. Regolamento (CE) n. 1072/2009

 

Allegato 2

Domanda per copia certificata conforme di licenza comunitaria per trasporto su strada di merci. Regolamento (CE) n. 1072/2009