Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 giugno 2017, n. 14599

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Contenuto della sentenza - Motivazione apparente - Nullità

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di P. Telecomunicazioni di F.G. snc (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 2843/18/2014, depositata in data 25/09/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di recupero di un credito d'imposta ex art. 7 L. 388/2000, utilizzato negli anni 2001/2004, ritenuto dall'Ufficio non spettante con la seguente motivazione "la dipendente D.G.A. è stata assunta antecedentemente al 01/01/2001", - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

I giudici della C.T.P., essenzialmente, rilevavano che, mentre il "solo motivo del contendere è la data di assunzione della dipendente D.G.", dall'esame del P.V.C., "alla pag.1 ...è dato rilevare che l'assunzione della dipendente...è avvenuta l'11/12/2000, pertanto nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003", con conseguente infondatezza del recupero d'imposta.

In particolare, i giudici d'appello, nei respingere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che "sussiste il difetto di motivazione dell'atto impositivo proposto dalla Società in prime cure e ribadito nel presente grado (con implicito ma ovvio riferimento all'art. 346 c.p.c.), giusta la comparsa trascritta".

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c., stante la motivazione del tutto apparente della decisione impugnata.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha affermato che "in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame".

Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze "per relationem", questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass.7347/12; Cass.15483/08; Cass, 2268/06), che "la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio".

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 642/2015, hanno poi, da ultimo, chiarito che "nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato".

Ora, il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado o di un atto di parte, non si deve limitare solo a farli propri, ma deve confutare le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

Alla stregua di tali premesse la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 deI 1992, art. 61), perché risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell'illustrazione delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere le ragioni dell'appellante, limitandosi la C.T.R. a condividere la doglianza di "difetto di motivazione" lamentata dalla contribuente, in primo grado e nelle controdeduzioni in appello, la quale tuttavia invocava varie ragioni di nullità, anche sotto lo stesso profilo del difetto motivazionale; con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso (assorbiti i restanti motivi), va cessata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla  liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.