Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125

Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI

 

Art. 1

Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione

 

1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei  materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.»;

b) all'articolo 461, primo comma:

1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e dati»;

2) la parola: «esclusivamente» è soppressa.

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»;

b) al comma 1 dell'articolo 74, dopo le parole: «è nominato» sono inserite le seguenti: «consulente o».

3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».

 

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 luglio 2016, n. 161.