Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 giugno 2017, n. 15977

Decreto ingiuntivo - Difetto di indicazione dei suoi estremi nell'atto di intimazione - Nullità

 

Fatti di causa

 

Con sentenza 24 ottobre 2011, il Tribunale di Vasto rigettava l'opposizione proposta da C. s.r.l. al precetto intimatole il 7 luglio 2011 da F.S. di pagamento della somma di € 635,68 oltre accessori con decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Esso ne escludeva, infatti, la dedotta nullità per omessa notificazione del titolo esecutivo e per difetto di indicazione dei suoi estremi nell'atto di intimazione, in violazione degli artt. 479, primo comma e 654, secondo comma c.p.c., ritenendo sufficiente ad integrare i requisiti prescritti dalle norme citate l'indicazione in esso del numero del decreto ingiuntivo, della data e dell'organo di sua emissione, di notificazione e di apposizione della formula esecutiva.

Con atto notificato il 18 aprile 2012, la società ricorre per cassazione con unico motivo; l'intimato non ha svolto difese.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 479, 480, 654 e (implicitamente) 647 c.p.c., per mancata indicazione nel precetto intimato del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula di esecutività, non ricavabile in alcun modo contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Ed infatti, esso non reca né la trascrizione, né la specifica indicazione della sede di produzione dell'atto di precetto, di cui è stata dedotta la nullità per omessa indicazione della data del provvedimento di apposizione della formula esecutiva (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22510; Cass. 2 marzo 2006, n. 4649), sufficiente ai sensi dell'art. 654, secondo comma c.p.c. ad evitare la necessità di una nuova notificazione del titolo esecutivo (Cass. 30 maggio 2007, n. 12731).

Tale carenza integra la violazione del principio di specificità del motivo prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., sotto il profilo di autosufficienza del ricorso, così da non rendere possibile a questa Corte l'esame della questione devoluta (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte intimata vittoriosa svolto difese nell'odierno giudizio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.