Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 marzo 2017, n. 8413

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - INVIM - Imponibile - Immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita - Criterio automatico di valutazione - Applicabilità ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Presupposti - Omissione - Istanza del contribuente di attribuzione di rendita - Necessità - Conseguenze

 

Fatti di causa

 

A.D.S. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli l'avviso di accertamento, notificato il 1.6.1983, con cui veniva rettificato il valore di un immobile oggetto di compravendita, consistente in un capannone di mq. 35 con annessa porzione di terreno, eccependo la nullità dell'atto per difetto di motivazione e argomentando che la zona di terreno aveva sempre avuto destinazione agricola. Il giudice tributario adito accoglieva il ricorso per quanto di ragione, riduceva del 25% il valore finale accertato.

La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo grado di Napoli che respingeva l'appello. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Centrale di Napoli.

Propone ricorso per cassazione A.D.S., svolgendo tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate intimata non ha svolto difese.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: «Violazione di legge (artt. 112 cod. proc. civ. - Omessa pronuncia (art. 360, n. 4) error in procedendo», per avere i giudici del merito omesso di pronunciarsi sulla nullità dell'accertamento contenente una motivazione inidonea, perché di stile e di estrema sinteticità e basata su presupposti non veritieri ed erronei.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: «Omessa valutazione di prova documentale (art. 360, n. 5, cod.proc.civ. precedente rito applicabile ex art. 54, comma 3 bis d.lgs. n. 546 del 1992) - Insufficiente motivazione», in quanto pur avendo versato nel corso del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo grado di Napoli documenti relativi alla destinazione urbanistica del terreno, la Commissione Tributaria Centrale ometteva di dare contezza delle prove offerte.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica:«Violazione di legge: artt. 52 e 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)», in quanto la Commissione Tributaria Centrale nel valutare la consistenza dell'immobile lo considera manufatto quale entità autonoma "non accatastato" per escludere, incorrendo in errore, l'applicazione degli artt. 52 e 79 del d.P.R. n. 131 del 1986.

2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione logica, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità, perché nella sostanza si censura non la sentenza impugnata, ma l'atto impositivo, riproponendo motivi già respinti da ben tre sentenze consecutive.

Le censure, inoltre, sono carenti di autosufficienza, in quanto pur avendo il ricorrente denunciato la sentenza impugnata sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, ha omesso di riportare in ricorso testualmente i dati salienti della motivazione dell'atto che si assumono erroneamente interpretati, al fine di consentire la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo (V. Cass. Sez. 5, n. 9536 del 2013, Cass. Sez. 5, n. 8312 del 2013, Cass. Sez. 5, n. 15867 del 2004).

Il secondo motivo di censura, inoltre, è inammissibilmente formulato, in quanto non conforme alla riforma introdotta dal d.l. n. 22.6.2012, n. 83, convertito nella legge n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo il giorno 11 settembre 2012. La sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Napoli, oggetto di impugnazione, è stata depositata il 14.11.2012.

Il motivi sono, altresì, infondati.

Il ricorrente denuncia un vizio di omessa pronuncia della sentenza, avendo eccepito la nullità dell'accertamento in quanto privo di motivazione.

La Commissione Tributaria Centrale, vagliando il contenuto dell'avviso di accertamento, ha affermato che la determinazione effettuata dal giudice di seconde cure, che aveva ridotto del 25% il valore accertato ai fini INVIM di una vendita di una porzione di terreno su cui insisteva un capannone di mq 35 (quest'ultimo non accatastato), era corretta.

Ciò in quanto le caratteristiche dell'immobile impedivano il ricorso alla procedura di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, affermando testualmente che: <<quanto al reale valore dei beni compravenduti, le primigenie allegazioni del contribuente erano generiche e tali da non consentire una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dall'Ufficio finanziario, salvo l'utilizzo di poteri equitativi del giudice tributario>>.

Ne consegue che il denunciato vizio di omessa pronuncia non può essere ravvisato.

Ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo, invece, necessaria la totale pretermissione dell'esame dell'atto che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti la valutazione, con conseguente rigetto del gravame (Cass. n. 2014 del 7841, n. 10636 del 2007, Cass. n. 4972 del 2003).

Le doglianze espresse con riferimento al dedotto vizio di motivazione dell'atto impugnato non possono essere condivise, atteso che questa Corte ha chiarito con sentenza, Sez. 6-5, ord. n. 11560 del 2016, che: «In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della I. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri» (Conf. n. 6914 del 2011, v. n. 11967 del 2014, n. 5190 del 2015).

Con riferimento alla mancata applicazione del sistema di valutazione automatica, si segnala che questa Corte ha affermato il principio secondo cui: «In tema di INVIM, l'applicazione del criterio automatico di valutazione, in relazione ad immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è rimessa alla libera scelta del contribuente ed è subordinata, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), alla espressa dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni del citato articolo ed alla specifica istanza di attribuzione della rendita catastale (con i connessi oneri procedurali indicati nella norma stessa).

Pertanto, nel caso in cui il contribuente non abbia manifestato la volontà di optare per la valutaziona automatica, l'Ufficio non può applicare tale criterio parametrico di determinazione (limitandosi all'eventuale emissione di avviso di liquidazione), ma è tenuto a procedere, ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, all'accertamento del valore venale del bene, con eventuale notifica di un avviso di accertamento, secondo le regole dettate per l'attività accertativa dall'art. 51 del medesimo d.P.R.» Cass., Sez. 5, n. 17971 del 2013, conf. Cass. n. 6078 del 2003).

Ne consegue che la doglianza è infondata, non risultando dal ricorso che il ricorrente abbia manifestato espressamente la volontà di optare per la valutazione automatica.

3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso è conclusivamente rigettato; nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva dell'intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.