Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 aprile 2017, n. 9230

Società - Fallimento - Liquidazione - Litisconsorzio necessario e facoltativo

 

Ritenuto che, con sentenza non definitiva resa in data 3 giugno 2016, il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, rigettava - per quanto interessa in questa sede - l’eccezione di incompetenza territoriale del medesimo Tribunale sollevata da S. C., F. T., P. E., R. Z., M. V. ed A. S., convenuti in giudizio dalla X. s.r.l. in liquidazione (nelle more del processo poi fallita, con riassunzione del giudizio da parte del relativo curatore fallimentare) per sentirli condannare, personalmente o in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente cagionati nell’espletamento degli incarichi di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

che il Tribunale riteneva che, a seguito della riassunzione del giudizio da parte del Fallimento della X. s.r.l., si costituiva per la prima volta l’ulteriore convenuto A. P., il quale, pertanto, mancando di eccepire tempestivamente, con la sua condotta processuale, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, vanificava la corrispondente eccezione sollevata dagli altri convenuti, radicando la competenza territoriale del Tribunale adito;

che, a tal fine, lo stesso giudice osservava che, all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. recata dalla sentenza n. 41 del 2006 della Corte costituzionale, solo nell’ipotesi di litisconsorzio necessario e di causa inscindibile l’eccezione anzidetta sollevata da uno dei convenuti ha effetto nei confronti di tutti gli altri, mentre in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (come nella specie, in tema di azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci di una società), l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente da taluni convenuti risulta improduttiva di effetti nei confronti del convenuto che non l’abbia del pari sollevata in modo tempestivo (nella specie, il P.), radicandosi nei suoi confronti la competenza del Tribunale adito;

che il Tribunale sosteneva, altresì, che, "avuto riguardo alle ragioni di connessione, nella fattispecie si impone il simultaneus processus e, pertanto, si deve statuire che la competenza territoriale del Tribunale di Roma è parimenti radicata anche nei confronti di tutti gli altri convenuti";

che avverso tale decisione hanno proposto regolamento facoltativo di competenza S. C., F. T., P. E., R. Z., M. V. ed A. S.;

che i ricorrenti assumono, anzitutto, che la sentenza n. 41 del 2006 della Corte costituzionale vada interpretata nel senso che "anche", e dunque "non soltanto", in ipotesi di litisconsorzio necessario l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da uno soltanto dei convenuti assume efficacia, altresì dovendo prevalere l’esigenza di tutelare il principio del giudice naturale per legge rispetto a quello del simultaneus processus;

che in ricorso si argomenta, poi, sulla competenza territoriale, alternativa, del Tribunale di Venezia o di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 20, 33 c.p.c.e 4, comma 1, del d.lgs. n. 168 del 2003;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Fallimento 21/14 X. s.r.l. in liquidazione, P. A., Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A., Aig Europe Ltd;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il quale ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale delle imprese di Venezia;

Considerato che il ricorso è fondato in forza delle ragioni che seguono;

che questa Corte, successivamente alla sentenza n. 41 del 2006 del Giudice delle leggi, ha ribadito che, in caso di litisconsorzio facoltativo (come nella specie, trattandosi di azione di responsabilità contro componenti di collegio sindacale, per cui, anche là dove si è invocata la condanna in solido dei convenuti, il vincolo di solidarietà, ex art. 2055 cod., civ., non impedisce che uno solo degli autori del fatto illecito possa essere convenuto per l'intero risarcimento: Cass. n. 13796/2004), va escluso che sia improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti, tanto più a seguito della predetta sentenza Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. nella parte in cui comportano l'improduttività di effetti dell'eccezione nel caso di litisconsorzio necessario (Cass. n. 16800/2006);

che, del resto, proprio in considerazione di quanto affermato dalla medesima sentenza n. 41 del 2006, il simultaneus processi/s non può operare in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), dovendosi, dunque, svolgere dinanzi "ad un giudice individuato in base ai criteri legali";

che, quanto all’individuazione del giudice competente, va rilevato che i convenuti risultano (anche dalla stessa sentenza del Tribunale di Roma) residenti in Comuni compresi nelle Province di Verona, Vicenza, Venezia e Bologna;

che, inoltre, non essendo contestato che prima della messa in liquidazione della società X. s.r.l., la stessa avesse avuto la sede legale in Vicenza, occorre altresì osservare che, stante la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società (Cass. n. 22911/2010), per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento (in forza del quale è fondata la pretesa di risarcimento danni della società), ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa (tra le altre, Cass. n. 6762/2014);

che, dunque, in base al combinato operare degli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., 3 e 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, nonché del criterio di cui all’art. 33 cod. proc. civ., il giudice territorialmente competente sulla causa promossa dal Fallimento 21/14 X. s.r.l. in liquidazione deve essere individuato, alternativamente, nel Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, o nel Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi ad uno dei quali il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;

che al pagamento delle spese del presente procedimento — liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 - deve essere condannato il Fallimento 21/14 X.  s.r.l. in liquidazione, mentre le medesime spese vanno interamente compensate tra tutte le altre parti, stante la sostanziale posizione comune (anche per ciò che attiene alle società chiamate in causa) con quella fatta valere dai ricorrenti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, o nel Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi ad uno dei quali il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;

condanna il Fallimento 21/14 X. s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida, in favore dei ricorrenti, in euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.