Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 12 settembre 2016, n. 4663

Imposta di pubblicità - Réclame sui carrelli di spesa di un centro commerciale - Imponibilità

 

Fatto

 

La ricorrente ha avuto notificato dall’(...) tale avviso di accertamento perché aveva realizzato pubblicità sui carrelli della spesa presso il Centro Commerciale "...", nel Comune di Orzinuovi.

Su tali carrelli vi erano appostate dei pannelli bifacciali con la reclame dei prodotti della ricorrente.

La Società fa presente che i carrelli circolano solo nell’ambito del Supermercato e nell’adiacente area pertinenziale esterna per il carico dei beni acquistati dai clienti. Occorre tener conto che tali carrelli nel periodo di inutilizzo sono incastrati l’uno dentro l’altro con la visione della pubblicità solo del primo della fila. Il Ministero per tali fattispecie e anche a seguito interpello della stessa contribuente si è espresso per l’esenzione della pubblicità sui carrelli in circolazione nell’ambito del supermercato, a nulla rilevando che vi siano altri negozi all’interno della struttura.

La Concessionaria costituitasi in giudizio sostiene che i cartelli pubblicitari sono maggiori di 300 cm.

La pubblicità in realtà è rivolta ad un pubblico che non accede al punto di vendita, ma può accedere anche agli altri negozi del centro commerciale e quindi l’imposta è dovuta.. ai sensi dell’art. 5 del D.lvo 507/1993.

La CTP accoglie il ricorso con condanna alle spese perché la funzione di tali carrelli è quella di transitare all’interno dei supermercati e nelle sue aree pertinenziali. Lo stesso Ministero con diverse note si è espresso per la non imponibilità all’imposta di pubblicità di tali carrelli. Appella la Concessionaria ribadendo che la fattispecie concreta rientra in quella dell’art. 5 imposta di pubblicità tali carrelli circolano tutti i giorni tra gli scaffali del supermercato nei parcheggi e nelle aree antistanti e portano i messaggi pubblicitari all’attenzione sia del singolo usufruitore del carrello che agli altri acquirenti che lo stesso incontra spostandosi nelle aree anzidette, che magari non si sono neanche dotati del carrello porta spesa ma vengono raggiunti dal messaggio pubblicitario attraverso i cartelli apposti sui carrelli. Chiede la conferma dell’avviso di accertamento nr. 35 per l’anno 2011 con la conseguente riforma totale della sentenza. Si costituisce in giudizio il contribuente e contro deduce sul motivo di appello portando all’esame della fattispecie oltre l’art. 5 anche l’art. 17 lettera a) del D.Lgs 507/1993.

Si costituisce in giudizio la contribuente che contesta tutte le eccezioni della Concessionaria e chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese.

 

Motivazione

 

Il quadro normativo di riferimento della fattispecie concreta sono i seguenti art. del D.Lgs 507/93 (imposta sulla pubblicità)

Art.5 Presupposto dell'imposta. 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 17 Esenzioni dall'imposta. 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Indipendentemente dalla funzione di trasporto di tali carrelli, elemento di base della sentenza di primo grado, è indubbio che gli stessi durante il loro utilizzo da parte dei cliente del Supermarket trasmettono messaggi pubblicitari in un luogo aperto al pubblico anche fuori dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, corridoi piazzale di posteggio delle autovetture. Pertanto i pannelli bifacciali con la reclame dei prodotti appostate sui carrelli della spesa rientrano pienamente nella fattispecie di cui all'art. 5 e 17 e quindi soggetti all'imposta di pubblicità.

Considerato il comportamento della contribuente non doloso, perché ha fatto affidamento a delle prese di posizioni ministeriali , tutte le sanzioni irrogate vengono annullate. E così data la particolarità della vertenza le spese vengono compensate.

 

P.Q.M.

 

In riforma alla decisione impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, fermo l'accoglimento in punto sanzioni. Spese compensate.