Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 giugno 2017, n. 14142

Imposte dirette - Imposta di registro - Terreno edificabile - Compravendita - Principio di unicità del processo di impugnazione

 

Fatti di causa

 

La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l'appello del venditore Comune di Pastena e dell'acquirente S.I. s.r.l. avverso il parziale rigetto dell'impugnazione da loro proposta contro l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la compravendita di un terreno edificabile stipulata in data 23 dicembre 2002.

Con atti successivi, le parti del negozio ricorrono per cassazione sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è riservata di partecipare alla discussione, infine tuttavia astenendosene.

S.I. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

1. Di analogo tenore, i ricorsi sono trattati congiuntamente ex art. 335 cod. proc. civ. per il principio di unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, convertendosi il ricorso di S.I. in ricorso incidentale (ex multis, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26622, Rv. 586075; Cass. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv. 634799; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2516, Rv. 638617).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. 223/2006, il secondo denuncia insufficiente motivazione, entrambi per aver il giudice d'appello confermato la valutazione comparativa dell'ufficio finanziario, senza tener conto della stima peritale delle parti negoziali.

2.1. Logicamente connessi, i motivi sono inammissibili.

I ricorrenti non contestano la destinazione edificatoria del terreno compravenduto, sicché il richiamo all'art. 36 d.l. 223/2006, conv. I. 248/2006, non è pertinente, questo contenendo una norma interpretativa sulla fabbricabilità delle aree, fabbricabilità qui pacifica.

I ricorrenti si dolgono in realtà che il giudice d'appello abbia recepito acriticamente la valutazione comparativa dell'ufficio finanziario, senza considerare la loro perizia di parte, la quale, pur muovendo dalla natura edificatoria del terreno, ne avrebbe evidenziato fattori svalutativi.

Tuttavia, i ricorsi non indicano minimamente quali siano tali fattori, mentre il principio di autosufficienza esige che il ricorso per cassazione riporti specificamente le critiche indirizzate alla contestata valutazione, essendo altrimenti precluso al giudice di legittimità il vaglio di decisività del mezzo (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369, Rv. 576567; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845, Rv. 598143; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368, Rv. 632050; Cass. 3 giugno 2016, n. 11482, Rv. 639844).

2.2. Sono irrilevanti le precisazioni e aggiunte contenute nella memoria di S.I., che, tra l'altro, indica quale fattore di svalutazione del fondo l'occupazione da parte di terzi: deputata a illustrare le ragioni già specificamente enunciate nell'atto di costituzione, la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può operare integrazioni, tanto meno svolgere nuove deduzioni, ostandovi la regola di parità delle difese (Cass., sez. un., 15 maggio 2006, n. 11097, Rv. 588613).

3. Nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di attività difensiva dell'intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi.