Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 aprile 2017, n. 9028

Imposte indirette - IVA - Rimborso - Termine lungo di scadenza

 

Preso atto

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di F. B. contro un diniego di rimborso IVA, per gli anni 1989, 1991 e 1992;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l'atto di appello era stato consegnato al messo notificatore il 31 marzo 2014, a fronte del deposito della sentenza impugnata l'il febbraio 2013: conseguentemente, risultava decorso il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.;

 

Rilevato

 

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 D.Lgs n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c.: il termine lungo di scadenza di un anno e 46 giorni sarebbe coinciso con il 29 marzo 2014, giornata di sabato, sicché il termine sarebbe stato automaticamente spostato al primo giorno non festivo, il 31 marzo 2014; che l'intimato non ha resistito; che il motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, l’art. 155 comma 5° c.p.c. prevede che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo "si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato". Orbene, il 29 marzo 2014 cadeva per l'appunto di sabato, sicché il termine ad quem doveva ritenersi automaticamente prorogato al 31 marzo successivo (lunedì);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.