Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30578

Avviso di accertamento - Contabilizzazione di fatture relative all'acquisto di autovetture - Società cartiera - Versamento Iva - Insussistenza di successive vendite

 

Fatti di causa

 

La ditta individuale A.R., esercente l'attività di riparazione impianti elettrici di autoveicoli, veniva sottoposta a verifica conclusa con processo verbale di constatazione del 22.10.2004. All'esito l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2004, con il quale contestava la contabilizzazione di fatture relative all'acquisto di autovetture presso la N.C. srl, ritenuta società cartiera interposta tra il reale fornitore comunitario (con sede in Germania) e l'acquirente finale ditta A., interposizione finalizzata alla mera emissione della fattura di vendita da parte della apparente cedente N.C., che non versava all'erario l'iva indicata in fattura. Pertanto l'Ufficio considerava indeducibile il costo di euro 40.667, relativo alle due fatture di vendita di autovetture emesse dalla N.C. e contabilizzate dalla ditta A., nonché indetraibile la relativa Iva di euro 8.133, trattandosi di costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti (dal lato fornitore); quindi determinava le maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva dovute, oltre sanzioni.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva con sentenza n. 113 del 2007.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che lo rigettava con sentenza del 15.10.2009.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo per "insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ.".

A.R. resiste con controricorso. Deposita memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello afferma conclusivamente che "il ruolo del contribuente pare confinato entro quello di un semplice privato acquirente cui, all'evidenza non può essere imputato il carico tributario preteso dall'Ufficio che più esattamente dovrebbe in ipotesi essere riservato alla sola N.C. srl". Sussiste il dedotto vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione poiché la Commissione tributaria regionale non dà conto delle ragioni sulle quali base la qualificazione del titolare della ditta individuale A. come "semplice privato acquirente... che ha acquistato sei sole autovetture in due anni e non vi è traccia di successive alienazioni", atteso che, come osservato dall'Ufficio: dal processo verbale di constatazione richiamato integralmente nell'avviso di accertamento (e trascritto per la parte di interesse nel presente ricorso per cassazione) risulta che, a decorrere dall'anno 2003 e sino al 1.4.2004, la ditta A. ha svolto anche l'attività di commercio di autovetture nuove ed usate; nel verbale di contraddittorio, allegato al verbale di constatazione, il contribuente ha affermato di avere acquistato le autovetture "dopo avere ricevuto l'ordinativo dal cliente, ovvero anche senza preventivo ordine quando si trattava di modelli di auto molto richiesti sul mercato"; inoltre la destinazione alla commercializzazione della auto acquistate non è oggetto di contestazione, posto che, nella stessa sentenza si riferisce, contraddicendo l'assunto che il contribuente sia un mero privato acquirente, che nel ricorso introduttivo il titolare della ditta A. ha affermato di "avere legittimamente acquistato alcune autovetture nell'ambito della propria attività commerciale".

La motivazione della sentenza è perplessa, e non sufficientemente esplicativa della ratio decidendi adottata, nella parte in cui afferma che "si fatica a comprendere come in capo a questi (A. n.d.r.) quale presunto attivo compartecipe delle predette operazioni possa essere maturato un debito per imposte indirette e sanzioni quale quello qui preteso dall'Ufficio". Infatti, la ragione della pretesa tributaria riferita alla imposta indiretta (IVA) è espressamente correlata dall'ente impositore alla ritenuta indetraibilità dell'Iva a credito risultante da fatture relative ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, poiché la società venditrice N.C. srl, secondo l'assunto dell'Ufficio appellante, era una semplice "cartiera" interposta tra il reale fornitore comunitario e l'acquirente ditta individuale A., "cartiera" che si limitava ad emettere la fattura di vendita (senza essere il reale cedente, da identificare nel fornitore intracomunitario), con applicazione di Iva che non veniva versata all'erario.

Con specifico riferimento all'Iva, questa Corte ha affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 21, comma 7, e 26, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione dell'imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, poiché, pur essendo i beni o il servizio effettivamente entrati nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione, effettivamente realizzata tra altri soggetti. (Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 16/05/2012).

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione.