Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 07 dicembre 2017

Adeguamento dei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) 1084/2017

 

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014)

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 concernente i contratti di sviluppo, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, alla fine della lettera t) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera t) è aggiunta la seguente: "t-bis) "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE";

b) all’articolo 4, comma 9, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) limitatamente alla realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso".

 

Art. 2

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015)

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 concernente gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, alla fine della lettera n) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE";

b) all’articolo 4, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) limitatamente agli aiuti a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso".

 

Art. 3

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014)

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 concernente agevolazioni per le aree di crisi della Campania, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, alla fine della lettera h) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE";

b) all’articolo 4, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso".

 

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 febbraio 2018, n. 31.