Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 22 dicembre 2017, n. 557644

Centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. Il presente provvedimento, in attuazione del comma 4 dell’articolo unico del decreto, definisce le linee guida, i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati.

 

Art. 2

(Requisiti per la certificazione)

 

1. Sono riconosciuti centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 le società e gli enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e gli enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, per trasferimento tecnologico Industria 4.0 si intende lo svolgimento di attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti tecnologici di operatività individuati dall’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Ai fini della certificazione, il centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 60 su 100 ai sensi dell’allegato A di cui al comma 1.

 

Art. 3

(Enti di certificazione)

 

1. La certificazione dei soggetti di cui all’articolo 1 è effettuata da enti di certificazione nazionale accreditati secondo le disposizioni del presente decreto, in collaborazione con Unioncamere.

2. Nelle more dell’accreditamento degli enti di certificazione nazionali ad operare in conformità al decreto medesimo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la certificazione di cui al comma 1 è realizzata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale. (1)

3. La struttura tecnica o l’ente di certificazione nazionale, di cui ai commi precedenti conserva, per almeno 5 anni, copia della documentazione in base alla quale ha realizzato la certificazione e ne consente l’accesso secondo le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. Il Ministero dello sviluppo economico sorveglia sul corretto operato di Unioncamere e della struttura tecnica da essa incaricata, sospendendo fino a 3 mesi o revocando l’autorizzazione di cui al comma 1 in caso di comportamenti che violino i principi di correttezza, imparzialità ed indipendenza.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, D.M. 11 gennaio 2019.

Art. 4

(Controlli)

 

1. Al fine di consentire il rilascio e il mantenimento della certificazione, il centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 deve essere sottoposto a controlli documentali secondo i criteri e gli indicatori definiti dal presente decreto. La certificazione ha una durata temporale massima di tre anni con verifiche a campione effettuate, anche mediante sopralluoghi, con frequenza annuale e può essere rinnovata.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2019 le verifiche di mantenimento sono effettuate dall’ente di certificazione nazionale.

3. La struttura tecnica, di cui al comma 2 dell’articolo 3, può richiedere ai centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 certificati informazioni sulle attività realizzate anche mediante questionari online a risposta obbligatoria. Tale informazioni possono essere utilizzate anche in fase di rinnovo della certificazione.

4. Il centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 deve conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’allegato A.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle informazioni fornite rispetto al possesso dei requisiti, il centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 decade dai benefici attribuiti in applicazione della disciplina di cui al presente decreto, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci.

6. Il centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 cui è revocata o non è rinnovata la certificazione decade dai relativi benefici ad esso attribuiti.

 

Art. 5

(Pubblicità)

 

Il Ministero dello Sviluppo pubblica l’elenco dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 certificati ed i dati principali relativi al loro ambito di operatività. Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, nel sito internet istituzionale del Ministero e in quello di Unioncamere.

 

Art. 6

(Oneri informativi)

 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato B

 

(Testo dell’allegato)