Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7602

Tributi - IRAP - Accertamento - Professionisti - Autonoma organizzazione - Valutazione - Ausilio di altri professionisti

 

Fatti di causa

 

S. N. propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, in quanto non aveva dimostrato l'assenza di autonoma organizzazione nella propria attività, "essendo anzi emerso che il contribuente, la cui attività è quella di dottore commercialista, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo, ha potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dallo svolgimento della professione in uno studio con più professionisti ed in località distinte (Mantova e Gonzaga), indici questi di una produttività senz'altro supportata da valide risorse organizzative".

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

 

Ragioni della. decisione

 

Col primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, assumendo di aver fornito la prova della inesistenza di autonoma organizzazione, e quindi di non assoggettabilità del reddito all'imposta; con il secondo motivo denuncia contraddittorietà, insufficienza e difetto di motivazione con riguardo all'assoggettabilità di esso contribuente al tributo, ed in particolare alla ricorrenza dei requisiti per riconoscere l'autonomia dell'organizzazione.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto legati, è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l'impiego dì un dipendente con mansioni esecutive; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007; Cass. sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451).

Nelle specie, a fronte delle allegazioni e delle produzioni documentali del contribuente - le dichiarazioni dei redditi e le copie del registro dei beni strumentali ammortizzabili, "già di per sé prove nei righi dedicati ai costi del personale e al valore dei beni ammortizzabili", l'inserimento a Mantova in una struttura riferibile ad altrui responsabilità ed interesse (quella dello zio del contribuente, che gli avrebbe offerto in comodato la stanza nella quale esercitare l'attività), l'impiego minimo di beni strumentali senza avvalersi minimamente di lavoro altrui, l'inesistenza di un secondo studio a Gonzaga, ove esisterebbe invece un mero recapito presso il proprio cliente principale, le fatture emesse nei confronti del quale sarebbero state prodotte - la motivazione della sentenza impugnata, nel rilevare che la prova dell'inesistenza dell'autonoma organizzazione non aveva "dato l'esito richiesto essendo anzi emerso che il contribuente, la cui attività è quella di dottore commercialista, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo, ha potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dallo svolgimento della professione in uno studio con più professionisti ed in località distinte (Mantova e Gonzaga), indici questi di una produttività senz'altro supportata da valide risorse organizzative", si rivela insufficiente, generica ed insomma del tutto inadeguata, ove si consideri anche che il riferimento alla "consistenza" del reddito da lavoro autonomo è di per sé non rilevante alla luce del principio riportato supra.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.