Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 20 aprile 2017, n. 78600

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Dispone:

1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento "F24"

1.1 L’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché i relativi interessi e sanzioni, sono versati mediante il modello di pagamento "F24".

1.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

 

2. Decorrenza

2.1 Le disposizioni del presente provvedimento decorrono dalla data della sua pubblicazione.

2.2 Per il versamento delle somme di cui al punto 1.1, fino al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato il modello "F23", secondo le attuali modalità. Dal 1° gennaio 2018, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello "F24".

2.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

 

Motivazioni

Gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevedono che gli enti che effettuano le operazioni relative ai finanziamenti ivi indicati, possono corrispondere un’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Attualmente i pagamenti di tale imposta sostitutiva sono effettuati mediante il modello di versamento F23.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’articolo 17, comma 2, lettera h-ter), stabilisce che le modalità di versamento unitario e compensazione, previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma, possono essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2011, all’articolo 1, comma 1, lettera d), ha esteso l’utilizzo del modello F24 anche ai pagamenti della citata imposta sostitutiva sui finanziamenti. Il medesimo decreto, all’articolo 2, ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, l’articolo 7-quater, commi 33, 34 e 35, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha previsto, tra l’altro, la presentazione in via telematica della dichiarazione relativa alle suddette operazioni di finanziamento.

Tanto premesso, in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento della suddetta imposta sostitutiva.

Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale sarà possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui trattasi.

 

Riferimenti normativi:

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a));

- statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

 

Disciplina normativa di riferimento:

- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, S.O.;

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173, del 26 luglio 1997;

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;

- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011;

- decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

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Provvedimento pubblicato il 20 aprile 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.