Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26236

Tributi - IVA - Detrazione del credito indicato in dichiarazione presentata tardivamente - Legittimità

Rilevato che

Con sentenza in data 9 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5460/46/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della E. spa contro la cartella di pagamento IRAP, IVA 2008. La CTR osservava in particolare che il recupero IVA operato con la cartella esattoriale impugnata era infondato, poiché riguardante un credito di imposta che la società contribuente aveva legittimamente portato in detrazione nell'annualità fiscale successiva, ancorché afferente a quella precedente nella quale era stata presentata tardivamente la relativa dichiarazione di periodo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha statuito la detraibilità dell'IVA ancorché afferente a periodo d'imposta immediatamente precedente nel quale la dichiarazione era tardiva e dunque da considerarsi omessa.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01).

Nel caso di specie, incontestato che nell'annualità di maturazione del credito IVA si siano verificati i presupposti sostanziali e formali della sua insorgenza, la sentenza impugnata risulta conforme al citato principio di diritto.

Con il secondo mezzo - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio totale di motivazione (motivazione apparente).

La censura è infondata.

La CTR infatti ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza di detti presupposti di insorgenza del credito IVA de quo, peraltro mai contestati dall'Ente impositore, e quindi, per la ragione di diritto su esposta, affermato la sua detraibilità nell'annualità successiva, secondo uno standard sicuramente adeguato al "minimo costituzionale" (cfr. SU 8053/2014).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- poter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.