Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 febbraio 2018, n. 2560

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Contenzioso tributario

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. M.G. impugnava la cartella di pagamento con cui G. s.p.a., per conto del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari, aveva chiesto il pagamento di euro 3.464,84 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario relativi agli anni 2003 e 2004. La commissione tributaria provinciale di Cosenza dichiarava il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, dato che il termine di trenta giorni previsto dalla norma di cui all'art. 22 del D. Lgs. 546/1992 decorreva dalla spedizione dell'atto a mezzo posta e non dalla ricezione da parte del destinatario della notifica. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Calabria lo rigettava confermando la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo e né il Consorzio di Bonifica né la concessionaria G. s.p.a. si costituivano in giudizio. La Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per il rilevato difetto di notifica del ricorso nei confronti di G. s.p.a.. La ricorrente provvedeva all'incombente nei termini assegnati e la causa ritornava in decisione all'odierna udienza.

2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 16 e 22 del D. Lgs. 546/1992. Sostiene che il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di ricezione di esso da parte del destinatario. Nel caso di specie il ricorso era stato ricevuto dalla G. s.p.a. e dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari in data 21.5.2007 e la ricorrente si era costituita presso la segreteria della commissione provinciale di Cosenza il 20.6.2007.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Il ricorso è fondato. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo del servizio postale, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario. La regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario (cfr. Cass. SS. UU. nn. 13452/2017, 13453/2017; Cass. nn. 24536/2017; 3432/2017; 12027/2014). Ne consegue che la costituzione in giudizio dell'appellante ed il deposito dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado avvenne tempestivamente, dovendosi calcolare la decorrenza dei termini dalla data di ricevimento dell'atto notificato.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia Entrate, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.