Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 febbraio 2018, n. 2719

Diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli del Comune di residenza - Inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza - Termine di 120 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 - Decisione esplicita adottata dalla Commissione provinciale - Decorrenza dalla notifica del provvedimento formale - Non sussiste

 

Rilevato

 

1. che, con sentenza n. 7209 del 2011, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attuale ricorrente per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli del Comune di residenza, in riferimento agli anni 1999 e 2000, per intervenuta decadenza;

2. che la Corte territoriale ha rilevato che proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione datato 7 giugno 2006, sono iniziati a decorrere i 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, abbondantemente decorsi al momento dell'inutile comunicazione dell'INPS della decisione tardiva sul ricorso, con la conseguenza che la proposizione del ricorso, in data 23 maggio 2007, era da considerare tardiva per violazione del termine di decadenza sostanziale di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22;

3. che per la cassazione della sentenza ricorre B.P., con due motivi;

4. che l'Inps ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

 

Considerato

 

5. che la parte ricorrente, con due motivi di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, censura la sentenza dolendosi dell'applicazione delle regole e dei principi giurisprudenziali in materia di decorrenza del dies a quo del termine decadenziale dell'azione di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, assumendo che in caso di decisione esplicita adottata dalla Commissione provinciale il termine di decadenza, fissato dall'art. 22 citato, decorre dalla notifica del provvedimento formale di non inclusione del soggetto interessato negli elenchi nominativi degli operai agricoli, salvo che l'istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, provi che l'interessato ne abbia acquisito conoscenza prima della comunicazione formale;

6. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

7. che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata (cfr Cass. nn. 813 del 2007, 15785 del 2011, 29070 del 2011, 19361 del 2013, 20086 del 2013, 2898 del 2014, 26626 del 2014) nel ritenere che il riferimento fatto dal d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai «provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto» debba essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato;

8. che in ordine alla tesi di parte ricorrente, secondo cui il termine di decadenza doveva decorrere dalla comunicazione del provvedimento e non già dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ritiene il Collegio di dare continuità alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. n. 2898 del 2014; Cass. n. 29070 del 2011; Cass. n. 15785 del 2011; da ultimo, Cass. n. 813 del 2017 e numerose successive conformi);

9. che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza, momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato;

10. che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (v., da ultimo, Cass. nn. 993 del 2017, 861 del 2017);

11. che risultando, nella fattispecie in esame, che il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è stato proposto alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola il 1° settembre 2006, il silenzio-rigetto si è formato allo scadere del previsto termine di novanta giorni per la decisione della commissione provinciale (il 30 novembre 2006), a nulla rilevando la tardiva comunicazione del provvedimento espresso di rigetto del ricorso; inoltre, per non essere stato proposto ricorso alla Commissione centrale nel termine di trenta giorni, si è formato così, ipso iure, il definitivo provvedimento di rigetto (in data 30 dicembre 2006) contro il quale proporre l'azione giudiziaria entro il 29 aprile 2007;

12. che, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto abbondantemente decorso il termine decadenziale alla data di proposizione dell'azione giudiziaria (il 30 maggio 2007);

13. che il consolidarsi in epoca recente dell'orientamento qui accolto consiglia la compensazione delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; spese compensate.