Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 03 ottobre 2016, n. 398

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia

 

Art. 1

 

1. Per consentire alla Regione Liguria di porre in essere i necessari interventi conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014, il Soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 304 del 19 agosto 2014 predispone, entro trenta giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252/2015 e non utilizzati al termine delle procedure del Piano adottato con il decreto del Commissario delegato n. 1/2015.

Tale Piano è diretto a garantire il ripristino delle abitazioni principali e/o delle pertinenze delle stesse, realizzate in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia, danneggiate, distrutte e/o rese inagibili.

Per il ripristino delle abitazioni principali sono riconosciuti:

a) un contributo per il ripristino dell'abitazione e/o delle pertinenze della stessa, attraverso interventi finalizzati al rientro delle famiglie evacuate nelle abitazioni di residenza distrutte e/o inagibili, fino all'importo delle spese sostenute e rendicontate nel limite massimo di euro 200.000,00;

b) un contributo fino al 75% delle spese sostenute e rendicontate per il ripristino dell'abitazione e/o delle pertinenze della stessa, nel limite massimo di euro 100.000,00 di contributo;

c) un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita abitativa nello stesso o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. per la delocalizzazione delle abitazioni principali ancora inagibili a seguito degli eventi in oggetto da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, anche classificate successivamente all'evento alluvionale in oggetto;

d) il contributo previsto dalla lettera a) può essere concesso, in alternativa al proprietario dell'abitazione evacuata, ad un soggetto terzo, proprietario di altra abitazione, struttura o terreno in condizioni instabili o precarie tali da determinare l'inagibilità dell'abitazione e quindi l'evacuazione di cui sopra, per l'esecuzione di interventi finalizzati alla revoca del provvedimento di sgombero.

Tali interventi a carico di terzi potranno essere ammissibili previa:

1. individuazione, da parte del Comune competente, del soggetto titolare degli interventi necessari al rientro della famiglia evacuata;

2. presentazione, da parte del richiedente, di idonea perizia, emessa da un professionista abilitato, che attesti:

- il nesso di causalità tra evento e danno occorso;

- che l'intervento eseguito e/o da eseguire sia strettamente finalizzato alla revoca del provvedimento di sgombero;

- che il provvedimento di sgombero non sia dovuto a negligenza manutentiva del titolare o del soggetto terzo;

3. istruttoria comunale positiva in ordine agli interventi effettuati ed alle spese sostenute con particolare riferimento alla revoca del provvedimento di sgombero ed alla verifica delle condizioni attestate.

 

Art. 2

 

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 ottobre 2016, n. 240.