Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 ottobre 2016, n. 20182

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Errata notifica dell’atto di appello - Annullamento della sentenza e rinvio a nuovo giudice - Passaggio in giudicato della decisione di primo grado

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate di Maniago emise nei confronti della società L.M.L. srl un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro applicando le relative sanzioni, a seguito di cessione di un complesso aziendale con atto notarile in data 30/7/1998, stipulato tra IPRS srl e L.M.L. srl (di seguito LML srl).

Entrambe le parti società acquirente e venditrice impugnarono l'avviso di liquidazione davanti alla CTP di Pordenone la quale accolse i ricorsi riuniti.

La sentenza venne riformata su appello dell'Agenzia delle Entrate dalla CTR del Veneto. La società LML srl impugnò la sentenza di appello emessa nei confronti delle parti davanti alla Suprema Corte la quale, in accoglimento del ricorso, cassò la sentenza di secondo grado perché l'atto di appello non era stato notificato presso la sede della società e rinviò davanti ad altra sezione della CTR del Veneto.

La società LML srl riassunse la causa davanti alla CTR del Veneto, al pari dI IPRS srl in persona del legale rappresentante R.G., quest'ultimo anche nella doppia qualità di ultimo liquidatore di IPRS srl. La CTR del Veneto dichiarò nullo il precedente giudizio di appello perché la notifica dell'atto di appello da parte dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado era avvenuta presso il domicilio del difensore e non personalmente alla società che non aveva eletto domicilio nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole alle contribuenti.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con tre motivi e la società LML srl, IPRS srl e R.G. resistono con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

La ricorrente Agenzia delle Entrate ha depositato istanza dì rinuncia agli atti del giudizio e controparte ha aderito all'istanza.

Pertanto, stante la sopravvenuta carenza di interesse, su conforme parere del Pubblico l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese del giudizio dì legittimità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.