Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2017, n. 15898

Tributi - IRAP - Medico - Attività libero-professionale intramuraria - Ritenuta IRAP operata dall’Azienda sanitaria locale - Illegittimità - Estraneità al rapporto tributario

Ritenuto in fatto

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di P.C., medico ospedaliero, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell'IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2008, la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente alle annualità dal 2006 al 2008, e dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente in quanto l'attività libero-professionale intramuraria... era attività sanitaria svolta dalle aziende sanitarie locali ..per cui soggetto passivo era l’A.S.L. e non il medico operante in regime intramoenia.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Considerato in diritto

 

1.Con il primo motivo il ricorrente -premesso di avere svolto l'attività di lavoratore dipendente presso l'Azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino nonché attività di medico in regime intra moenia e che dai compensi percepiti in ragione di tale ultima attività l'Azienda ospedaliera aveva operato ritenute IRAP- deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. E) e dell'art. 88, comma 2 del d.p.r. 917/1986 nonché dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 e dell'art. 38 c.2 d.p.r. 602/1973.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione regionale aveva errato laddove aveva ritenuto che l'attività libero-professionale intramuraria sia attività sanitaria svolta dall'aziende sanitarie locali mentre era l'attività libero professionale svolta dal medico ad essere assoggettata, seppur illegittimamente, all'imposizione IRAP e non quella dell'azienda sanitaria.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n.5 cod. proc.civ. l'omesso esame da parte della C.T.R. del fatto, risultante dalle certificazioni rilasciate dall'Azienda ospedaliera, costituito dalle quote di IRAP trattenute sul compenso del medico in relazione all'attività libero professionale svolta.

3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte (v. Cass. Sez.lav. n.199 del 11/01/2016) ha, infatti, già statuito che l'attività libero professionale svolta "intra moenia" dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sui relativi onorari - comunque immodificabili unilateralmente perché concordati - restando l'onere dell'imposta a carico esclusivo dell'azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere.

4. In applicazione di tali principi questa stessa Sezione, in controversia analoga, con ordinanza n.23333/16 del 16 novembre 2016, ha statuito che <<il medico, in relazione all'attività libero professionale svolta in regime intra moenia , rientrante comunque nello schema generale della subordinazione (Cass.n.ri 199 e 460/2016), risulta estraneo al rapporto tributario, in ordine all'IRAP, rapporto riguardante esclusivamente l'Azienda Sanitaria e l'Amministrazione finanziaria, cosicchè tra medico ed ASL non è neppure configurabile un rapporto sostituito/sostituto d'imposta, ai fini di legittimare il primo ad attivarsi per l'esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria>>.

5. Alla luce di detti principi, condivisi dal Collegio, il ricorso va rigettato, conseguendo dall'infondatezza del primo motivo di ricorso, l'inammissibilità del secondo per difetto di decisività del fatto rassegnato.

6.La peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

7. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.