Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 29 maggio 2017, n. 26
Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"»
Art. 1
Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione
1. In considerazione dell'entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna regione, del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della loro composizione, le risorse previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.
Art. 2
Trasferimento delle risorse
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse previste per l'esercizio 2017 sono corrisposte a titolo di anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivo stanziato. A tal fine, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun presidente di regione - vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti per il primo avvio degli Uffici medesimi da parte di ciascuno degli enti aderenti alla convenzione di costituzione stipulata in attuazione dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e dell'anticipazione delle somme occorrenti per completarne l'allestimento, i dati relativi alle spese di funzionamento a valere sulle risorse previste per l'esercizio 2017.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dall'art. 3, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge e secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 della presente ordinanza commissariale.
3. La quota residua delle risorse relative all'esercizio 2017 è erogata entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute nonché l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese. (1)
4. Le spese di funzionamento relative all'esercizio 2018, ed a valere sulle risorse previste per il medesimo esercizio, sono corrisposte entro il 30 giugno dello stesso anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per la medesima annualità è erogata entro la fine dell'esercizio, previa richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute nonché l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese. (1)
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(1) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.
Art. 3
Modifica dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016
1. All'art. 9 dello schema di convenzione adottato con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 1 è integralmente sostituito dal seguente:
«La copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo art. 3.
Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'art. 3 del medesimo decreto-legge.»;
b) il paragrafo 4 è integralmente sostituito dal seguente:
«L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il presidente della regione - vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro trenta giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all' apposita contabilità speciale.».
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 sono inserite automaticamente nelle convenzioni stipulate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in attuazione dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e sostituiscono, di diritto, le clausole difformi ivi contenute.
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, in applicazione dell'art. 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso al completamento dell'attività di costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione e di assicurarne la piena funzionalità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 giugno 2017, n. 135.